(Regolamento-art. 116)
 
                              Art. 116. 
 
  I Direttori, nel termine di dieci giorni dacche'  avranno  ricevuto
l'estratto del verbale di cui all'articolo 113, provvederanno perche'
sia fatta all'aggiudicatario la consegna del fondo,  e  perche',  ove
sia il caso, sia fatta contemporaneamente la  perizia  del  bestiame,
delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo. 
 
  Le spese d'incanto, di consegna e di perizia saranno liquidate  dal
Direttore, e pagate intieramente dal compratore.