Art. 116. I Direttori, nel termine di dieci giorni dacche' avranno ricevuto l'estratto del verbale di cui all'articolo 113, provvederanno perche' sia fatta all'aggiudicatario la consegna del fondo, e perche', ove sia il caso, sia fatta contemporaneamente la perizia del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo. Le spese d'incanto, di consegna e di perizia saranno liquidate dal Direttore, e pagate intieramente dal compratore.