Art. 118. Il compratore dovra' saldare nell'atto della consegna il prezzo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili nell'importo che verra' determinato dai periti; e, tenuto calcolo di quanto per questo titolo si fosse da lui pagato all'atto del versamento della prima rata del prezzo di aggiudicazione dei beni, si fara' tosto luogo a quei compensi in piu' o in meno che risulteranno dovuti.