Art. 120. I titoli di proprieta' e di affitto, ove sieno presso l'Amministrazione, saranno consegnati al compratore. Rimarranno presso l'Amministrazione quei titoli o documenti che riguardassero anche altri fondi o diritti spettanti all'Amministrazione, o fondi acquistati da piu' compratori, salvo al compratore la facolta' di averne gratuitamente copia conforme dall'Amministrazione.