(Regolamento-art. 121)
 
                              Art. 121. 
 
  I Direttori provvederanno tosto al trasporto dei fondi nei registri
censuari al nome  dei  compratori,  alla  trascrizione  dell'atto  di
vendita, ed all'iscrizione dell'ipoteca sui fondi alienati a garanzia
del residuo prezzo.