(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 91)
                              Art. 91. 

 
  I componenti della sezione per  la  provincia  di  Bolzano  di  cui
all'art. 90 del presente statuto devono appartenere in  egual  numero
ai due maggiori gruppi linguistici. 
  La meta' dei  componenti  la  sezione  e'  nominata  dal  Consiglio
provinciale di Bolzano. 
  Si succedono quali Presidenti della sezione per uguale  periodo  di
tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di  lingua  tedesca
assegnati al collegio. Il Presidente e' nominato tra i magistrati  di
carriera che compongono il collegio; con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
  Al Presidente della sezione e' dato voto determinante  in  caso  di
parita' di voti, tranne  che  per  i  ricorsi  avverso  provvedimenti
amministrativi  lesivi  del  principio  di  parita'  tra   i   gruppi
linguistici e la procedura di approvazione dei  bilanci  regionali  e
provinciali.