(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 92)
                              Art. 92. 

 
  Gli  atti  amministrativi  degli  enti  ed  organi  della  pubblica
amministrazione  aventi  sede  nella  regione,  ritenuti  lesivi  del
principio di parita' dei  cittadini  in  quanto  appartenenti  ad  un
gruppo linguistico, possono essere impugnati  dinanzi  alla  autonoma
sezione   di   Bolzano   del   tribunale   regionale   di   giustizia
amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o  provinciali  e,
in caso di provvedimenti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche
da parte dei consiglieri dei comuni di  tale  provincia,  qualora  la
lesione  sia  stata  riconosciuta  dalla   maggioranza   del   gruppo
linguistico consiliare che si ritiene leso.