(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 94)
                              Art. 94. 

 
  Alla  nomina,  alla   decadenza,   alla   revoca,   alla   dispensa
dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il
Presidente della  giunta  regionale  in  virtu'  di  delegazione  del
Presidente della Repubblica, osservate le  altre  norme  in  materia,
stabilite dall'ordinamento giudiziario. 
  L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere  e  di
usciere presso gli uffici di conciliazione e' data alle persone,  che
hanno  i  requisiti  prescritti  dall'ordinamento  giudiziario,   dal
Presidente della giunta regionale. 
  Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei
casi  previsti  dall'ordinamento  giudiziario,  provvede  lo   stesso
Presidente. 
  Nei comuni del territorio della provincia di Bolzano, per la nomina
a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici
di conciliazione  e'  richiesta  la  piena  conoscenza  delle  lingue
italiana e tedesca.