Art. 77.
Ricompense per lodevole comportamento e particolare rendimento in
servizio
1. Le ricompense per lodevole comportamento e per particolare
rendimento sono:
a) encomio solenne;
b) encomio semplice;
c) elogio.
2. L'encomio solenne consiste in una lode particolare per atti
eccezionali ed e' pubblicato nell'ordine del giorno del corpo, di
unita' e di comandi superiori, affinche' tutti ne traggano esempio.
E' tributato da autorita' di grado non inferiore a generale di
corpo d'armata o equivalente e a generale di divisione per l'Arma
dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza.
3. L'autorita' che concede l'encomio solenne ne detta la
motivazione e ne dispone la pubblicazione. La motivazione deve
essere trascritta sui documenti personali del militare.
4. L'encomio semplice consiste nella lode per un atto speciale
ovvero per meriti particolari che esaltino il prestigio del corpo o
dell'ente di appartenenza. E' tributato da un generale od
ammiraglio della linea gerarchica.
5. L'encomio semplice deve essere pubblicato nell'ordine del
giorno del corpo ed e' trascritto nei documenti personali
dell'interessato.
6. L'encomio semplice e l'encomio solenne possono essere
tributati anche collettivamente.
7. L'encomio collettivo tributato ad un intero reparto non va
trascritto sui documenti personali dei singoli componenti del
reparto stesso.
8. L'elogio consiste nella lode, verbale o scritta, per costante
lodevole comportamento nell'adempimento dei propri doveri e/o per
elevato rendimento in servizio. Esso puo' essere tributato da
qualsiasi superiore. E' trascritto nei documenti personali solo
quando e' tributato, per iscritto, dal comandante del corpo.
9. Il superiore che ritenga il comportamento di un subordinato
meritevole di una delle predette ricompense e non sia competente a
tributarle ne fa proposta al superiore competente.
Visto, il Ministro della difesa
SPADOLINI