(Regolamento-art. 86)
                               Art. 86 
                         Navi da passeggeri 
 1. Le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento devono soddisfare le seguenti prescrizioni: 
 a) tutte le navi abilitate a navigazione  nazionale  e  le  navi  di
stazza lorda uguale o  superiore  a  500  tonnellate  in  navigazione
nazionale costiera devono soddisfare le norme della convenzione e dei
regolamenti  dell'ente  tecnico  relativi  alle  navi   costruite   a
decorrere dal 1 luglio 1986; 
 b) le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione
nazionale costiera  e  quelle  di  qualsiasi  stazza  in  navigazione
nazionale  litoranea  o  locale  devono  soddisfare  le   norme   dei
regolamenti  dell'ente  tecnico  relativi  alle  navi   costruite   a
decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento.
Per le materie concernenti la protezione antincendio non trattate nei
suddetti  regolamenti  devono  essere  applicate   le   nrome   della
convenzione per navi costruite a decorrere  dal  1o  luglio  1986,  a
giudizio del Ministero, sentito l'ente tecnico, per  quanto  ritenuto
pratico e ragionevole in relazione alla navigazione, al  servizio  ed
alla stazza delle navi stesse. 
 2. Le navi costruite anteriormente alla data di  entrata  in  vigore
del presente regolamento, fermo restando  il  disposto  dell'Art.  2,
comma 7, devono soddisfare le seguenti prescrizioni: 
 a) tutte le navi abilitate a navigazione  nazionale  e  le  navi  di
stazza  lorda  uguale  o  superiore  a  500  tonnellate  abilitate  a
navigazione nazionale  costiera  devono  soddisfare  le  norme  della
convenzione e dei regolamenti dell'ente  tecnico  in  relazione  alla
data di costruzione delle stesse; 
 b) le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione
nazionale costiera  e  quelle  di  qualsiasi  stazza  in  navigazione
nazionale litoranea,  eccetto  quelle  di  cui  al  punto  c)  devono
soddisfare le norme della  convenzione  in  relazione  alla  data  di
costruzione delle stesse, per quanto ritenuto pratico  e  ragionevole
dall'ente tecnico in relazione alla riduzione del rischio di  innesco
e propagazione di  incendi  derivante  da  opportuna  ubicazione  dei
locali di alloggio rispetto agli altri  locali  della  nave  e  dalla
riduzione del numero delle potenziali sorgenti di ignizione; 
 c) le navi in navigazione nazionale costiera o litoranea, entro aree
ristrette in viaggi durante i quali non si allontanino da porti  piu'
di quanto corrisponde ad un'ora circa di navigazione  e  le  navi  in
navigazione nazionale locale, aventi stazza lorda uguale o  superiore
a 100 tonnellate o di qualsiasi stazza che trasportino  piu'  di  350
passeggeri devono essere dotate di un impianto  fisso  di  estinzione
incendio nel locale macchine corrispondente ai regolamenti  dell'ente
tecnico ovvero, se cio' non e' ritenuto possibile dall'ente  tecnico,
di una pompa incendio di emergenza  ubicata  esternamente  al  locale
macchine. 
 3. Ai fini dell'applicazione del  presente  articolo  alle  navi  in
navigazione  speciale,  il   Ministero,   sentito   l'ente   tecnico,
stabilisce a quale navigazione tra quelle  sopra  citate  la  singola
navigazione  speciale  deve  essere  assimilata  sulla   base   delle
caratteristiche dei mari attraversati e della distanza dai  porti  di
rifugio e di soccorso.