(Allegato I)
                             ALLEGATO I 
ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA 
   DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO. 
 
                            OLI MINERALI 
   Benzina: lire 1.111.490 per mille litri; 
   Benzina senza piombo: lire 1.003.480 per mille litri; 
   Petrolio lampante o cherosene: 
    usato come carburante: lire 625.620 per mille litri; 
    usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990 per 
mille litri; 
   Oli da gas o gasolio: 
    usato come carburante: lire 747.470 per mille litri; 
    usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per 
mille litri; 
   Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg. (1); 
   Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire  45.000  per  mille
kg. 
   Gas di petrolio liquefatti: 
    usato come carburante: lire 591.640 per mille kg.; 
    usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per 
mille kg.; 
   Gas metano: 
    per autotrazione: lire zero; 
    per combustione per usi industriali: lire 20 al mc.; 
    per combustione per usi civili: 
      a) per usi domestici di cottura  cibi  e  produzione  di  acqua
calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del
26 giugno 1986: lire 86 al mc.; 
      b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250
metri cubi annui: lire 151 al mc.; 
      c) per altri usi civili lire 332 al mc.; 
    per i consumi nei territori di cui all'art.  1  del  testo  unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con  D.P.R.  6
marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote: 
      a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire  74
al mc.; 
      b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc. 
 
                     ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE 
   Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato; 
   Vino: lire zero; 
   Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero; 
   Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro; 
   Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro (2). 
 
                          ENERGIA ELETTRICA 
   Per ogni kWh di energia impiegata (3): 
    per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10  per  ogni
kWh; 
    per qualsiasi uso in locali e luoghi  diversi  dalle  abitazioni:
lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo  al  mese  e  lire  2,45  per
l'ulteriore consumo mensile. 
 
                         IMPOSIZIONI DIVERSE 
   Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg. 
   Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. 
 
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   (1) L'aliquota di lire 90.000 per mille kg si riferisce 
agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili 
densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili 
semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto 
delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele 
e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: 
densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 
70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 
per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si 
considerano densi se hanno una viscosita' (V), a 50 C, 
superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se 
hanno una viscosita' (V), a 50 C, superiore a 37,4 ma non a 
91 centistokes, fluidi se hanno una viscosita' (V), a 50 C, 
da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno 
una viscosita' (V), a 50 C, inferiore a 21,2 centistokes. 
   (2) Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti 
dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della 
vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei 
fichi, delle carrubbe e dei cereali, del siero e del 
permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel 
rhum, l'aliquota di accisa e' ridotta di lire 83.600 per 
ettolitro anidro. 
   Fino al 31 luglio 1996, per l'alcole impiegato per la 
produzione di aceto, di cui al codice NC 2209, si applica 
l'accisa di lire 500.000 per ettolitro anidro, alla 
temperatura di 20 Celsius. 
   (3) Fino al 4 maggio 2000 le aliquote sono ridotte alla 
meta' per le imprese di cui all'art. 11, comma 1, della 
legge 2 maggio 1990, n. 102, operanti nei territori di cui 
all'art. 1 della legge medesima. 
 
          Note all'allegato I:
             - Il provvedimento del  comitato  interministeriale  dei
          prezzi  n.  37  del  26 giugno 1986, recante "Metodo per la
          determinazione  e  la  revisione  delle  tariffe  del   gas
          distribuito  a  mezzo  rete  urbana",  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 1986.
             - Il testo  dell'art.  1  del  T.U.  delle  leggi  sugli
          interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato con D.P.R. 6 marzo
          1978, n. 218, e' il seguente:
             "Art. 1. - Sfera territoriale di applicazione.  -  (Art.
          3,  legge  n.  646/1950;  articolo unico, legge n. 13/1955;
          art. 1, legge  n.    105/1955;  articolo  unico,  legge  n.
          760/1956;  articolo  unico,  legge  n.    2523/1952).    Il
          presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto
          diversamente   dalle  singole  disposizioni,  alle  regioni
          Abruzzo, Molise, Campania,  Puglie,  Basilicata,  Calabria,
          Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
          ai  comuni  della  provincia di Rieti gia' compresi nell'ex
          circondario di Cittaducale, ai comuni compresi  nella  zona
          del  comprensorio  di  bonifica del fiume Tronto, ai comuni
          della provincia di Roma compresi nella zona della  bonifica
          di  Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori
          dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
             (Art. 3, comma 2, legge n. 646/1950; art.  8,  legge  n.
          634/1957).    Qualora  il  territorio  dei  comprensori  di
          bonifica di cui al  precedente  comma  comprenda  parte  di
          quello  di  un  comune  con popolazione superiore ai 10.000
          abitanti alla data del 18 agosto 1957,  l'applicazione  del
          testo  unico  sara'  limitata  al  solo  territorio di quel
          comune facente parte dei comprensori medesimi.
             (Articolo unico, legge n. 2523/1952; art.  1,  comma  2,
          legge  n.  853/1971).  Gli  interventi comunque previsti da
          leggi in favore del Mezzogiorno  d'Italia,  escluse  quelle
          che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si
          intendono,  in  ogni  caso,  estesi  a  tutti  i  territori
          indicati nel presente articolo".
             - Il testo dell'art. 11, comma 1, della legge  2  maggio
          1990, n.  102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio
          1990, n. 103, e' il seguente:
             "Art.  11  (Disposizioni  fiscali). - Alle nuove imprese
          che si insediano nei territori indicati nell'art. 1  e  che
          rientrano nei criteri e nelle localizzazioni che a tal fine
          sono  disposti  nel  piano  di  cui all'art. 5 e' concessa,
          osservati i limiti previsti dal comma 5 del  predetto  art.
          5,  l'esenzione  decennale dall'imposta locale sui redditi,
          nonche', per lo stesso periodo di tempo, la riduzione  alla
          meta'  dell'imposta  sul  reddito delle persone giuridiche.
          Per le imprese gia' esistenti nei detti territori alla data
          del 18 luglio 1987 l'esenzione e la  riduzione  di  imposta
          sono    accordate    per   il   reddito   derivante   dalla
          ricostruzione,  dalla  riattivazione,  dall'ampliamento   o
          dalla   trasformazione  delle  strutture  produttive.    Le
          agevolazioni  previste   dal   presente   comma   decorrono
          dall'inizio   di   entrata   in  funzione  delle  strutture
          produttive".
             - Il testo dell'art. 1 della predetta legge n.  102  del
          1990, e' il seguente:
             "Art.  1.  Autorizzazione  di  spesa.  - 1. Al riassetto
          idrogeologico,  alla  ricostruzione  e  allo  sviluppo  dei
          comuni  della  provincia  di Sondrio e delle adiacenti zone
          delle province di Bergamo, Brescia e Como, come individuati
          ai  sensi  dell'art.  1,   comma   1,   lettera   a),   del
          decreto-legge  19  settembre  1987,  n. 384 convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  novembre  1987,  n.  470,
          colpiti  dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi
          di luglio  ed  agosto  1987,  e  destinata,  nel  sessennio
          1989-1994,  la complessiva somma di lire 2.400 miliardi, in
          ragione di lire 240 miliardi  per  il  1989,  di  lire  255
          miliardi per l'anno 1990, di lire 430 miliardi per ciascuno
          degli  anni  1991  e  1992, di lire 530 miliardi per l'anno
          1993 e di lire 515 miliardi per l'anno 1994.
             2. Nello stato di previsione del Ministero del  bilancio
          e  della  programmazione  economica  e'  istituito apposito
          capitolo  denominato   "Fondo   per   gli   interventi   di
          ricostruzione  e  sviluppo  dei  comuni  della provincia di
          Sondrio e delle adiacenti zone delle province  di  Bergamo,
          Brescia   e   Como  colpiti  dalle  eccezionali  avversita'
          atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987",  al  quale
          affluiscono,  oltre alle somme di cui al presente articolo,
          al netto delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli
          9, comma 4, e 13, commi  1  e  4,  quelle  destinate  dalla
          Comunita'   economica   europea   quali   contributi   alla
          ricostruzione della Valtellina ove dalla  Comunita'  stessa
          non specificamente destinate".