ALLEGATO I ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO. OLI MINERALI Benzina: lire 1.111.490 per mille litri; Benzina senza piombo: lire 1.003.480 per mille litri; Petrolio lampante o cherosene: usato come carburante: lire 625.620 per mille litri; usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990 per mille litri; Oli da gas o gasolio: usato come carburante: lire 747.470 per mille litri; usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri; Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg. (1); Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg. Gas di petrolio liquefatti: usato come carburante: lire 591.640 per mille kg.; usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg.; Gas metano: per autotrazione: lire zero; per combustione per usi industriali: lire 20 al mc.; per combustione per usi civili: a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc.; b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc.; c) per altri usi civili lire 332 al mc.; per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote: a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 74 al mc.; b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc. ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato; Vino: lire zero; Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero; Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro; Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro (2). ENERGIA ELETTRICA Per ogni kWh di energia impiegata (3): per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 per ogni kWh; per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile. IMPOSIZIONI DIVERSE Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg. Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. ------------ (1) L'aliquota di lire 90.000 per mille kg si riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosita' (V), a 50 C, superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosita' (V), a 50 C, superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosita' (V), a 50 C, da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una viscosita' (V), a 50 C, inferiore a 21,2 centistokes. (2) Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrubbe e dei cereali, del siero e del permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa e' ridotta di lire 83.600 per ettolitro anidro. Fino al 31 luglio 1996, per l'alcole impiegato per la produzione di aceto, di cui al codice NC 2209, si applica l'accisa di lire 500.000 per ettolitro anidro, alla temperatura di 20 Celsius. (3) Fino al 4 maggio 2000 le aliquote sono ridotte alla meta' per le imprese di cui all'art. 11, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102, operanti nei territori di cui all'art. 1 della legge medesima.
Note all'allegato I: - Il provvedimento del comitato interministeriale dei prezzi n. 37 del 26 giugno 1986, recante "Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 1986. - Il testo dell'art. 1 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e' il seguente: "Art. 1. - Sfera territoriale di applicazione. - (Art. 3, legge n. 646/1950; articolo unico, legge n. 13/1955; art. 1, legge n. 105/1955; articolo unico, legge n. 760/1956; articolo unico, legge n. 2523/1952). Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola. (Art. 3, comma 2, legge n. 646/1950; art. 8, legge n. 634/1957). Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara' limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi. (Articolo unico, legge n. 2523/1952; art. 1, comma 2, legge n. 853/1971). Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo". - Il testo dell'art. 11, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 1990, n. 103, e' il seguente: "Art. 11 (Disposizioni fiscali). - Alle nuove imprese che si insediano nei territori indicati nell'art. 1 e che rientrano nei criteri e nelle localizzazioni che a tal fine sono disposti nel piano di cui all'art. 5 e' concessa, osservati i limiti previsti dal comma 5 del predetto art. 5, l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi, nonche', per lo stesso periodo di tempo, la riduzione alla meta' dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Per le imprese gia' esistenti nei detti territori alla data del 18 luglio 1987 l'esenzione e la riduzione di imposta sono accordate per il reddito derivante dalla ricostruzione, dalla riattivazione, dall'ampliamento o dalla trasformazione delle strutture produttive. Le agevolazioni previste dal presente comma decorrono dall'inizio di entrata in funzione delle strutture produttive". - Il testo dell'art. 1 della predetta legge n. 102 del 1990, e' il seguente: "Art. 1. Autorizzazione di spesa. - 1. Al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, come individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, colpiti dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, e destinata, nel sessennio 1989-1994, la complessiva somma di lire 2.400 miliardi, in ragione di lire 240 miliardi per il 1989, di lire 255 miliardi per l'anno 1990, di lire 430 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, di lire 530 miliardi per l'anno 1993 e di lire 515 miliardi per l'anno 1994. 2. Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' istituito apposito capitolo denominato "Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpiti dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987", al quale affluiscono, oltre alle somme di cui al presente articolo, al netto delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 9, comma 4, e 13, commi 1 e 4, quelle destinate dalla Comunita' economica europea quali contributi alla ricostruzione della Valtellina ove dalla Comunita' stessa non specificamente destinate".