ARTICOLO 73
Riciclaggio del denaro
1. Le Parti riconoscono la necessita' di adoperarsi e di collaborare
onde impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per
riciclare i proventi delle attivita' illecite in generale e dei reati
connessi alla droga in particolare.
2. La cooperazione in questo settore comprende un'assistenza
amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il
riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla
Comunita' e dai consessi internazionali, compresa la Task Force
Azione finanziaria (FATF).