ARTICOLO 74
Droga
Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le
Parti cooperano per aumentare l'efficacia delle politiche e delle
misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico
illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso il
dirottamento dei precursori verso usi diversi, e per promuovere la
prevenzione e la riduzione della domanda di droga. La cooperazione in
materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento
tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei
diversi settori connessi alla droga.