ARTICOLO 75
Immigrazioni illegale
1. Gli Stati membri e la Repubblica di Azerbaigian convengono di
collaborare per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione
illegale. A tal fine:
- la Repubblica di Azerbaigian accetta di riammettere tutti i suoi
cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro,
su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita';
- ogni Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini, in
base alla definizione comunitaria, presenti illegalmente sul
territorio della Repubblica di Azerbaigian, su richiesta di
quest'ultima e senza altre formalita'.
Gli Stati membri e la Repubblica di Azerbaigian, inoltre, forniranno
ai loro cittadini i documenti d'identita' all'uopo necessari.
2. La Repubblica di Azerbaigian accetta di concludere accordi
bilaterali con gli Stati membri che lo richiedono onde stabilire gli
obblighi specifici in materia di riammissione, compreso l'obbligo di
riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi arrivati nel
territorio di uno Stato membro dalla Repubblica di Azerbaigian o che
sono arrivati nel territorio della Repubblica di Azerbaigian da uno
Stato membro.
3. Il consiglio di cooperazione studia altre eventuali azioni comuni
volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale.