ARTICOLO 65 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunita' e la Slovenia: i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza; ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o della Slovenia, o in una sua parte sostanziale; iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza. 2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunita' europea. 3. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione adotta le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2. Fino all'attuazione di dette norme, per le pratiche incompatibili a norma del paragrafo 1 le Parti applicano sui rispettivi territori le rispettive normative, fatto salvo il paragrafo 6. 4. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla Slovenia venga valutato tenendo conto del fatto che la Slovenia va assimilata alle regioni della Comunita' di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) del trattato che istituisce la Comunita' europea. Il consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Slovenia, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di quattro anni. b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra Parte l'importo totale e la distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato. 5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del titolo III: - la disposizione del paragrafo 1, punto iii) non si applica; - le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio. 6. Se ritengono che una particolare pratica sia incompatibile a norma del paragrafo 1 del presente articolo, e - non sia adeguatamente trattata in base alle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o - in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave pregiudizio all'interesse dell'altra Parte o alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi, la Comunita' o la Slovenia possono prendere misure appropriate previa consultazione nell'ambito del consiglio di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii) del presente articolo, tali misure appropriate qualora si applichi in materia l'accordo OMC, possono essere adottate soltanto in base alle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le Parti. 7. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate a norma del paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale. 8. Tale articolo non si applica ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio che sono oggetto del protocollo n. 2.