(Accordo-art. 65)
                             ARTICOLO 65 
1. Sono incompatibili con  il  corretto  funzionamento  del  presente
accordo, nella  misura  in  cui  possano  essere  pregiudizievoli  al
commercio tra la Comunita' e la Slovenia: 
i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di  associazioni
     di imprese e  tutte  le  pratiche  concordate  tra  imprese  che
     abbiano per oggetto  o  per  effetto  di  impedire,  limitare  o
     falsare il gioco della concorrenza; 
ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o  piu'  imprese  di  una
     posizione dominante nell'intero  territorio  della  Comunita'  o
     della Slovenia, o in una sua parte sostanziale; 
iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese  o  talune
produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza. 
2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i
criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86  e  92  del
trattato che istituisce la Comunita' europea. 
3. Entro tre anni dall'entrata in vigore  del  presente  accordo,  il
consiglio di associazione adotta le norme necessarie per l'attuazione
dei paragrafi 1 e 2. Fino  all'attuazione  di  dette  norme,  per  le
pratiche incompatibili a norma del paragrafo 1 le Parti applicano sui
rispettivi  territori  le  rispettive  normative,  fatto   salvo   il
paragrafo 6. 
4. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del  paragrafo  1,
      punto iii), le Parti accettano che,  durante  i  primi  quattro
      anni successivi all'entrata in  vigore  del  presente  accordo,
      qualsiasi aiuto statale concesso dalla Slovenia venga  valutato
      tenendo conto del fatto che  la  Slovenia  va  assimilata  alle
      regioni della Comunita' di cui all'articolo  92,  paragrafo  3,
      lettere a) del trattato che istituisce la Comunita' europea. Il
      consiglio  di  associazione,  tenendo  conto  della  situazione
      economica della Slovenia, decide se detto periodo debba  essere
      prorogato per ulteriori periodi di quattro anni. 
   b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli 
      aiuti di Stato, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra 
      Parte l'importo totale e la distribuzione dell'aiuto concesso e 
      fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su 
      richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni  su
particolari singoli casi di aiuto di Stato. 
5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli  II  e  III  del
titolo III: 
- la disposizione del paragrafo 1, punto iii) non si applica; 
- le pratiche contrarie  al  paragrafo  1,  punto  i)  sono  valutate
  secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' in base  agli  articoli
  42 e 43 del  trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea,  in
  particolare  quelli  fissati  nel  regolamento   n.   26/1962   del
  Consiglio. 
6. Se ritengono che una particolare pratica sia incompatibile a norma 
del paragrafo 1 del presente articolo, e 
- non sia adeguatamente trattata in base alle norme di attuazione  di
cui al paragrafo 3, o 
- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca  o  minaccia  di
  arrecare grave pregiudizio all'interesse dell'altra  Parte  o  alla
  sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi, 
la Comunita' o la Slovenia possono prendere misure appropriate previa
consultazione nell'ambito del consiglio di  associazione  o  dopo  30
giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. 
Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del  paragrafo  1,  punto
iii) del  presente  articolo,  tali  misure  appropriate  qualora  si
applichi in materia l'accordo OMC, possono essere  adottate  soltanto
in base alle procedure e alle condizioni fissate da detto  accordo  e
da qualsiasi  altro  strumento  pertinente  negoziato  sotto  i  suoi
auspici, applicabile tra le Parti. 
7. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate a norma  del
paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo  conto  delle
limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale. 
8. Tale articolo non si applica ai prodotti contemplati dal  trattato
che istituisce la Comunita' europea del carbone  e  dell'acciaio  che
sono oggetto del protocollo n. 2.