(Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 29)
                              Art. 29. 
 
    A richiesta di anche  una  sola  delle  parti,  la  competenza  a
decidere le controversie di carattere sociale: 
    1. fra l'Aero Club d'Italia e gli Aero Club  Federati,  gli  Enti
Aggregati e le Associazioni Benemerite; 
    2.  fra  gli  Aero  Club  Federati,  gli  Enti  Aggregati  e   le
Associazioni Benemerite; 
      e' devoluta ad un apposito Collegio dei Probiviri, composto  da
tre membri, eletti dall'Assemblea fra i soci degli Aero Club Federati
o fra persone di provata competenza  e  di  specifica  qualificazione
professionale. 
    Il Collegio dei Probiviri e' chiamato, altresi', ad  esaminare  e
decidere: 
    a) sui  ricorsi  presentati  dai  soci  avverso  i  provvedimenti
disciplinari inflitti ai medesimi ai sensi delle norme previste dallo
Statuto tipo degli Aero Club Federati; 
    b) sui ricorsi presentati dagli Enti Federati o Aggregati  contro
le deliberazioni del Consiglio Federale di revoca della federazione o
dell'aggregazione; 
    c) sugli atti e comportamenti di soggetti che ricoprono  cariche,
sia a livello centrale che a livello periferico, o che  assolvono  ad
incarichi istituzionali, sottoposti  dal  Presidente  dell'Aero  Club
d'Italia all'esame del Collegio. 
    Nei procedimenti relativi a sanzioni, il Collegio  dei  Probiviri
procede  all'audizione  delle  parti,  sia  singolarmente,   sia   in
contraddittorio. Le parti possono essere assistite da avvocati  o  da
soci di Aero Club Federati,  di  Enti  Aggregati  e  di  Associazioni
Benemerite dell'Aero Club d'Italia. 
    Il giudizio del Collegio  dei  Probiviri  e'  definitivo  e  deve
essere reso entro  centoventi  giorni  dalla  proposizione  dell'atto
introduttivo del giudizio. 
    L'intervento del Collegio dei Probiviri puo' essere invocato  nel
termine di novanta giorni dalla conoscenza del fatto. 
    Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 anni.