(Statuto-art. 28)
 
                              Art. 28. 
 
                  Master e corsi di perfezionamento 
 
    1. I  master  di  primo  e  di  secondo  livello  e  i  corsi  di
perfezionamento scientifico e di alta formazione sono  istituiti,  su
proposta dei consigli dei dipartimenti interessati e/o delle  scuole,
con decreto del  rettore,  previo  parere  del  senato  accademico  e
delibera del consiglio di amministrazione. La relativa  attivita'  e'
svolta con autonomia didattica  e  organizzativa.  L'Ateneo  rilascia
titoli di master universitario di  primo  e  di  secondo  livello,  o
attestati di frequenza, secondo le vigenti norme di legge. 
    2.  I  master  possono  essere  organizzati  d'intesa  con  altri
soggetti pubblici o privati di elevata qualificazione  scientifica  o
professionale. 
    3. Sono organi del master il direttore e il comitato scientifico.
Quest'ultimo  elegge  il  direttore  ed  e'   composto   da   docenti
dell'Ateneo  e  da  esperti  esterni  indicati   dal   consiglio   di
dipartimento o della scuola che ha attivato il master. 
    4. Sono organi del corso di perfezionamento, il  direttore  e  il
consiglio. Il consiglio e' composto da tutti i docenti del corso, che
eleggono il  direttore  e  lo  coadiuvano  nell'esercizio  delle  sue
funzioni.  Il  direttore  ha   la   responsabilita'   scientifica   e
organizzativa del corso. 
    5. I master e i corsi di  perfezionamento  sono  disciplinati  da
apposito regolamento di Ateneo.