Art. 28. Master e corsi di perfezionamento 1. I master di primo e di secondo livello e i corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione sono istituiti, su proposta dei consigli dei dipartimenti interessati e/o delle scuole, con decreto del rettore, previo parere del senato accademico e delibera del consiglio di amministrazione. La relativa attivita' e' svolta con autonomia didattica e organizzativa. L'Ateneo rilascia titoli di master universitario di primo e di secondo livello, o attestati di frequenza, secondo le vigenti norme di legge. 2. I master possono essere organizzati d'intesa con altri soggetti pubblici o privati di elevata qualificazione scientifica o professionale. 3. Sono organi del master il direttore e il comitato scientifico. Quest'ultimo elegge il direttore ed e' composto da docenti dell'Ateneo e da esperti esterni indicati dal consiglio di dipartimento o della scuola che ha attivato il master. 4. Sono organi del corso di perfezionamento, il direttore e il consiglio. Il consiglio e' composto da tutti i docenti del corso, che eleggono il direttore e lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni. Il direttore ha la responsabilita' scientifica e organizzativa del corso. 5. I master e i corsi di perfezionamento sono disciplinati da apposito regolamento di Ateneo.