(Accordo-art. 73)
 
                             Articolo 73 
 
                               Appello 
 
  1. Contro una  decisione  del  tribunale  di  primo  grado  possono
proporre appello dinanzi alla corte d'appello tutte le parti  le  cui
istanze non siano state accolte, o lo siano state solo  parzialmente,
entro due mesi dalla data di notifica della decisione. 
 
  2.  Contro  un'ordinanza  del  tribunale  di  primo  grado  possono
proporre appello dinanzi alla corte d'appello tutte le parti  le  cui
istanze non siano state accolte, o lo siano state solo parzialmente: 
 
  a) per le ordinanze di cui all'articolo 49,  paragrafo  5,  e  agli
articoli da 59 a 62 e 67 entro quindici giorni civili dalla  notifica
dell'ordinanza al richiedente; 
 
  b) per le ordinanze diverse da quelle di cui alla lettera a): 
 
  i) unitamente all'appello contro la decisione; o 
 
  ii) qualora  il  tribunale  conceda  l'autorizzazione  all'appello,
entro quindici giorni dalla notifica della decisione del tribunale in
tal senso. 
 
  3. L'appello contro una decisione o un'ordinanza del  tribunale  di
primo grado puo' riguardare  questioni  di  diritto  e  questioni  di
fatto. 
 
  4. Possono essere sottoposti nuovi elementi di fatto e nuove  prove
soltanto conformemente al regolamento  di  procedura  e  se  non  era
ragionevolmente  possibile  per  la  parte  interessata   presentarli
durante il procedimento dinanzi al tribunale di primo grado.