(Accordo-art. 74)
 
                             Articolo 74 
 
                        Effetti di un appello 
 
  1. Un appello non ha effetto sospensivo,  salva  diversa  decisione
della corte d'appello, su richiesta motivata di una delle  parti.  Il
regolamento di procedura garantisce  che  tale  decisione  sia  presa
senza indugio. 
 
  2. In deroga al  paragrafo  1,  un  appello  contro  una  decisione
relativa ad azioni o domande riconvenzionali di revoca  e  ad  azioni
basate sull'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), ha  sempre  effetto
sospensivo. 
 
  3. Un appello contro un'ordinanza di cui all'articolo 49, paragrafo
5, e agli articoli da 59 a 62 o 67 non impedisce il proseguimento del
procedimento principale. Tuttavia, il tribunale di  primo  grado  non
emette una decisione nel procedimento principale prima che sia  stata
emessa la decisione  della  corte  d'appello  relativa  all'ordinanza
avverso la quale si e' proposto appello.