Articolo 75 Decisione in secondo grado e rinvio 1. Se un appello ai sensi dell'articolo 73 e' fondato, la corte d'appello revoca la decisione del tribunale di primo grado ed emette una decisione definitiva. La corte d'appello puo', in circostanze eccezionali e conformemente al regolamento di procedura, rinviare la causa dinanzi al tribunale di primo grado affinche' esso decida. 2. In caso di rinvio dinanzi al tribunale di primo grado a norma del paragrafo 1, quest'ultimo e' vincolato dalla decisione della corte d'appello con riguardo ai punti di diritto.