Art. 43. (Condizioni) 1. Gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, con o senza servizi accessori - esclusa la concessione di crediti o prestiti di cui all'Allegato I, sezione B, numero 1), del Testo Unico non consistenti in limiti di credito di prestiti, conti correnti e scoperti di conto gia' esistenti dei clienti - senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al Capo II, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) i suddetti servizi sono connessi a uno dei seguenti strumenti finanziari non complessi: 1) azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione delle azioni di OICR diversi dagli OICVM e delle azioni che incorporano uno strumento derivato; 2) obbligazioni o altre forme di debito cartolarizzato, ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione di quelle che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato; 3) strumenti del mercato monetario, ad esclusione di quelli che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato; 4) azioni o quote di OICVM, ad esclusione degli OICVM strutturati di cui all'articolo 36, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) n. 583/2010; 5) depositi strutturati, ad esclusione di quelli che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio del rendimento o il costo associato all'uscita dal prodotto prima della scadenza; 6) altri strumenti finanziari non complessi, che soddisfano i criteri specificati dall'articolo 57 del regolamento (UE) 2017/565; b) il servizio e' prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente; c) il cliente o potenziale cliente e' stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l'intermediario non e' tenuto a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni. L'avvertenza puo' essere fornita utilizzando un formato standardizzato; d) l'intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse. 2. Ai fini del comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 5), gli intermediari tengono conto degli Orientamenti emanati dall'AESFEM ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 10, della direttiva 2014/65/UE.