(Allegato-art. 43)
 
                              Art. 43. 
 
                            (Condizioni) 
 
  1. Gli intermediari possono prestare i  servizi  di  esecuzione  di
ordini per conto dei clienti o di ricezione  e  trasmissione  ordini,
con o senza servizi accessori - esclusa la concessione di  crediti  o
prestiti di cui all'Allegato I, sezione B, numero 1), del Testo Unico
non consistenti in limiti di credito di prestiti,  conti  correnti  e
scoperti di  conto  gia'  esistenti  dei  clienti  -  senza  che  sia
necessario ottenere le informazioni o procedere alla  valutazione  di
cui al Capo II, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
 
  a) i suddetti servizi sono connessi a uno  dei  seguenti  strumenti
finanziari non complessi: 
 
      1)   azioni   ammesse   alla   negoziazione   in   un   mercato
regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, o in un
sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione delle azioni  di
OICR diversi dagli OICVM e delle azioni che incorporano uno strumento
derivato; 
 
      2) obbligazioni o altre forme di debito cartolarizzato, ammesse
alla negoziazione in  un  mercato  regolamentato,  o  in  un  mercato
equivalente di un paese terzo,  o  in  un  sistema  multilaterale  di
negoziazione, ad esclusione di quelle che incorporano  uno  strumento
derivato  o  una  struttura  che  rende  difficile  per  il   cliente
comprendere il rischio associato; 
 
      3) strumenti del mercato monetario, ad esclusione di quelli che
incorporano  uno  strumento  derivato  o  una  struttura  che   rende
difficile per il cliente comprendere il rischio associato; 
 
      4)  azioni  o  quote  di  OICVM,  ad  esclusione  degli   OICVM
strutturati di  cui  all'articolo  36,  paragrafo  1,  comma  2,  del
regolamento (UE) n. 583/2010; 
 
      5)  depositi  strutturati,  ad   esclusione   di   quelli   che
incorporano  una  struttura  che  rende  difficile  per  il   cliente
comprendere il rischio del rendimento o il costo associato all'uscita
dal prodotto prima della scadenza; 
 
      6) altri strumenti finanziari non complessi, che  soddisfano  i
criteri specificati dall'articolo 57 del regolamento (UE) 2017/565; 
 
  b) il servizio e' prestato a iniziativa del  cliente  o  potenziale
cliente; 
 
  c) il cliente o potenziale cliente e' stato  chiaramente  informato
che, nel prestare tale servizio,  l'intermediario  non  e'  tenuto  a
valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non  beneficia
della protezione offerta dalle  relative  disposizioni.  L'avvertenza
puo' essere fornita utilizzando un formato standardizzato; 
 
  d) l'intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di
interesse. 
 
  2. Ai fini del comma 1,  lettera  a),  numeri  2),  3)  e  5),  gli
intermediari tengono conto degli Orientamenti emanati dall'AESFEM  ai
sensi dell'articolo 25, paragrafo 10, della direttiva 2014/65/UE.