(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 56)
                              Art. 56. 
                 Rapporto di lavoro a tempo parziale 
 
    1. Le amministrazioni possono costituire  rapporti  di  lavoro  a
tempo parziale mediante: 
      a) assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei
profili a tal fine individuati nell'ambito del piano  dei  fabbisogni
di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; 
      b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a  tempo
parziale, su richiesta dei dipendenti interessati. 
    2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non puo'  superare  il
25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area  o
categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il  predetto  limite
e' arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unita'. 
    3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro  da  tempo
pieno a tempo parziale, i  dipendenti  gia'  in  servizio  presentano
apposita domanda, con  cadenza  semestrale  (giugno-dicembre).  Nelle
domande  deve  essere  indicata  l'eventuale  attivita'   di   lavoro
subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del
comma 6. 
    4. L'amministrazione puo'  concedere,  entro  il  termine  di  60
giorni dalla ricezione della domanda, la trasformazione del rapporto,
nel rispetto delle forme e delle modalita' di cui al comma 11, oppure
nega la stessa qualora: 
      a) si determini il superamento del contingente massimo previsto
dal comma 2; 
      b)  l'attivita'  di  lavoro  autonomo  o  subordinato,  che  il
lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto  di
interesse con la specifica attivita' di servizio svolta dallo  stesso
ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilita'; 
      c) in relazione alle  mansioni  ed  alla  posizione  di  lavoro
ricoperta  dal  dipendente,  si   determini   un   pregiudizio   alla
funzionalita' dell'amministrazione. 
    5.  L'utilizzazione  dei  risparmi  di  spesa   derivanti   dalla
trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a
tempo parziale avviene nel rispetto  delle  previsioni  dell'art.  1,
comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art.  73  del
D.L. n. 112/2008. 
    6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo  parziale  possono
svolgere un'altra attivita' lavorativa e professionale, subordinata o
autonoma,  nel  rispetto  delle   vigenti   norme   in   materia   di
incompatibilita' e di conflitto di interessi. I  suddetti  dipendenti
sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni,  all'amministrazione
nella quale prestano servizio  l'eventuale  successivo  inizio  o  la
variazione dell'attivita' lavorativa esterna. 
    7. In presenza  di  gravi  e  documentate  situazioni  familiari,
preventivamente  individuate  dalle  amministrazioni   in   sede   di
contrattazione   integrativa   e   tenendo   conto   delle   esigenze
organizzative, e' possibile elevare il contingente di cui al comma  2
fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle  procedure  di
cui al comma 4, le domande  sono  comunque  presentate  senza  limiti
temporali. 
    8. Qualora  il  numero  delle  richieste  ecceda  il  contingente
fissato ai sensi dei commi  2  e  7,  viene  data  la  precedenza  ai
seguenti casi: 
      a)  dipendenti  che  si  trovano  nelle   condizioni   previste
dall'art. 8, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 81/2015; 
      b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni
psicofisiche; 
      c)  dipendenti  che  rientrano  dal  congedo  di  maternita'  o
paternita'; 
      d)  documentata  necessita'  di  sottoporsi  a   cure   mediche
incompatibili con la prestazione a tempo pieno; 
      e)  necessita'  di  assistere  i  genitori,  il  coniuge  o  il
convivente,  i  figli  e  gli  altri   familiari   conviventi   senza
possibilita' alternativa di  assistenza,  che  accedano  a  programmi
terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti; 
      f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero. 
    9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro da  tempo  pieno  a  tempo  parziale  nelle  ipotesi  previste
dall'art. 8, commi 3 e 7, del decreto legislativo n.  81/2015.  Nelle
suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali e
l'amministrazione da' luogo alla costituzione del rapporto di  lavoro
a  tempo  parziale  entro  il  termine   di   quindici   giorni.   Le
trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai  fini
del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2  e  7
del presente articolo. 
    10. La costituzione del rapporto a  tempo  parziale  avviene  con
contratto di lavoro stipulato in forma scritta  e  con  l'indicazione
della data di inizio del  rapporto  di  lavoro,  della  durata  della
prestazione   lavorativa   nonche'   della   collocazione   temporale
dell'orario con riferimento al giorno,  alla  settimana,  al  mese  e
all'anno   e   del    relativo    trattamento    economico.    Quando
l'organizzazione del lavoro e'  articolata  in  turni,  l'indicazione
dell'orario di lavoro puo' avvenire anche  mediante  rinvio  a  turni
programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. 
    11. La trasformazione del rapporto di lavoro  da  tempo  pieno  a
tempo parziale avviene mediante accordo tra le  parti  risultante  da
atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di  cui  al
comma 10. 
    12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio
rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di  tornare  a
tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla  trasformazione,  anche
in  soprannumero,  oppure,  prima  della  scadenza  del  biennio,   a
condizione che vi sia la disponibilita' del posto in  organico.  Tale
disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9,
che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa. 
    13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo  parziale
hanno diritto di chiedere la  trasformazione  del  rapporto  a  tempo
pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che
vi sia la disponibilita' del posto in organico  e  nel  rispetto  dei
vincoli di legge in materia di assunzioni. 
    14. Il presente articolo sostituisce l'art. 21 del  CCNL  del  16
ottobre 2008.