(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 57)
                              Art. 57. 
                   Orario di lavoro del personale 
               con rapporto di lavoro a tempo parziale 
 
    1. La prestazione lavorativa in tempo parziale  non  puo'  essere
inferiore al 30% di quella a tempo pieno. 
    2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere: 
      a) orizzontale, con orario normale  giornaliero  di  lavoro  in
misura ridotta rispetto al tempo  pieno  e  con  articolazione  della
prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5  o  6
giorni); 
      b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a  tempo  pieno
ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della  settimana,
del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione  su  alcuni
giorni della settimana, del mese o di determinati periodi  dell'anno,
in misura tale  da  rispettare  la  media  della  durata  del  lavoro
settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale  preso
in considerazione (settimana, mese o anno); 
      c) misto, con combinazione delle due modalita'  indicati  nelle
lettere a) e b). 
    3.  Il  tipo  di  articolazione  della  prestazione  e   la   sua
distribuzione sono concordati con il dipendente. 
    4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo  parziale  al  50%
con orario su due giorni settimanali, puo' recuperare i ritardi ed  i
permessi orari  con  corrispondente  prestazione  lavorativa  in  una
ulteriore giornata concordata preventivamente con  l'amministrazione,
senza effetti di ricaduta sulla  regola  del  proporzionamento  degli
istituti contrattuali applicabili. 
    5.  Il  presente  articolo  sostituisce  i  corrispondenti  commi
dell'art. 21 del CCNL del 16 ottobre 2008.