(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 58)
                              Art. 58. 
            Trattamento economico-normativo del personale 
               con rapporto di lavoro a tempo parziale 
 
    1. Al personale con rapporto a tempo parziale  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di legge e  contrattuali  dettate
per il rapporto a tempo pieno, tenendo  conto  della  ridotta  durata
della prestazione e della peculiarita' del suo svolgimento. 
    2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale  di  tipo
orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro  di
36 ore, puo'  essere  richiesta  l'effettuazione  di  prestazioni  di
lavoro supplementare, intendendosi per queste  ultime  quelle  svolte
oltre l'orario concordato tra le parti,  ma  nei  limiti  dell'orario
ordinario di lavoro, come previsto dall'art. 6, comma 1, del  decreto
legislativo n. 81/2015. La misura massima della percentuale di lavoro
supplementare e' pari al 25% della durata  dell'orario  di  lavoro  a
tempo parziale concordata ed e' calcolata con riferimento  all'orario
mensile. Nel caso di rapporto di lavoro  a  tempo  parziale  di  tipo
verticale, con prestazione dell'attivita' lavorativa in  alcuni  mesi
dell'anno, la misura del 25% e'  calcolata  in  relazione  al  numero
delle ore annualmente concordate. 
    3. Il ricorso al lavoro supplementare e' ammesso per specifiche e
comprovate  esigenze  organizzative  o  in  presenza  di  particolari
situazioni di difficolta'  organizzative  derivanti  da  concomitanti
assenze di personale non prevedibili ed improvvise. 
    4. Nel caso di rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  di  tipo
orizzontale o misto, le ore di lavoro  supplementare  possono  essere
effettuate entro il limite massimo dell'orario di lavoro  giornaliero
del corrispondente lavoratore a tempo pieno e  nelle  giornate  nelle
quali non sia prevista la prestazione lavorativa. In presenza  di  un
rapporto di lavoro a tempo parziale di  tipo  verticale,  le  ore  di
lavoro  supplementare  possono  essere  effettuate  entro  il  limite
massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente
lavoratore a tempo  pieno  e  nelle  giornate  nelle  quali  non  sia
prevista la prestazione lavorativa. 
    5. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso
pari alla retribuzione prevista per le ore di  lavoro  straordinario,
maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi  oneri  sono  a
carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario. 
    6.  Qualora  le  ore  di  lavoro  supplementari  siano  eccedenti
rispetto a quelle  fissate  come  limite  massimo  dal  comma  2,  ma
rientrino comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale
di maggiorazione di cui al precedente comma 5 e' elevata al 25%. 
    7. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di  tipo  orizzontale,
verticale e misto e' consentito  lo  svolgimento  di  prestazioni  di
lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni  aggiuntive
del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le  parti
e che superino anche la durata  dell'orario  normale  di  lavoro,  ai
sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n.  81/2015.  Per
tali prestazioni  trova  applicazione,  anche  per  le  modalita'  di
finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario. 
    8. Il lavoratore puo' rifiutare lo svolgimento di prestazioni  di
lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative,  di  salute,
familiari o di formazione professionale, previste  nei  casi  di  cui
all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015. 
    9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad  un
numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di
giorni di  ferie  proporzionato  alle  giornate  di  lavoro  prestate
nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo  trattamento  economico
e' commisurato alla durata  della  prestazione  giornaliera.  Analogo
criterio di proporzionalita' si applica anche per  le  altre  assenze
dal servizio previste dalla legge e  dal  presente  contratto  o  dai
precedenti CCNL relativi al comparto  Universita',  ivi  comprese  le
assenze per malattia.  In  presenza  di  rapporto  a  tempo  parziale
verticale, e' comunque riconosciuto per intero il periodo di  congedo
di maternita'  e  paternita'  previsto  dal  decreto  legislativo  n.
151/2001, anche per la parte cadente in periodo  non  lavorativo;  il
relativo trattamento economico, spettante  per  l'intero  periodo  di
congedo di  maternita'  o  paternita',  e'  commisurato  alla  durata
prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per  matrimonio,
il congedo parentale ed i riposi giornalieri per maternita', permessi
per lutto spettano per intero solo  per  i  periodi  coincidenti  con
quelli  lavorativi,  fermo  restando  che  il  relativo   trattamento
economico e' commisurato alla  durata  prevista  per  la  prestazione
giornaliera. In presenza di rapporto a tempo parziale  verticale  non
si riducono i termini previsti per il  periodo  di  prova  e  per  il
preavviso  che   vanno   calcolati   con   riferimento   ai   periodi
effettivamente lavorati. 
    10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale e' proporzionale alla  prestazione  lavorativa,  con
riferimento a tutte le competenze fisse  e  periodiche  spettanti  al
personale  con  rapporto  a  tempo  pieno  appartenente  alla  stessa
categoria e area professionale. 
    11.  I  trattamenti  accessori  collegati  al  raggiungimento  di
obiettivi o alla realizzazione di progetti,  nonche'  altri  istituti
non  collegati  alla  durata  della  prestazione   lavorativa,   sono
applicati  ai  dipendenti  a  tempo  parziale  anche  in  misura  non
frazionata  o  non  direttamente  proporzionale  al   regime   orario
adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi. 
    12. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a  tempo
parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. 
    13.  Per   tutto   quanto   non   disciplinato   dalle   clausole
contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a  tempo  parziale  si
applicano  le  disposizioni  contenute  nel  decreto  legislativo  n.
81/2015. 
    14. Il presente articolo sostituisce l'art. 21 del  CCNL  del  16
ottobre 2008.