(Allegato-art. 56 ter)
                            Art. 56-ter. 
        Prestazioni del personale in occasione di svolgimento 
           di attivita' ed iniziative di carattere privato 
 
    1. Le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di  fuori
dell'orario ordinario  di  lavoro,  impiegato  per  le  attivita'  di
sicurezza e di polizia stradale  necessarie  per  lo  svolgimento  di
attivita' e di iniziative di carattere privato,  ai  sensi  dell'art.
22, comma 3-bis, del decreto-legge n. 50/2017 e nei limiti da  questo
stabiliti, sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quelli
previsti per il lavoro straordinario dall'art. 38, comma 5, del  CCNL
del 14 settembre 2000. 
    2. Nel caso in cui le ore di servizio aggiuntivo, di cui al comma
1, siano rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale,  oltre
al compenso di cui al comma 1, al personale e' riconosciuto un riposo
compensativo di durata  esattamente  corrispondente  a  quella  della
prestazione lavorativa resa. 
    3. Le ore aggiuntive non concorrono alla  verifica  del  rispetto
del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario, di cui
all'art. 14, comma 4, del CCNL del 1°  aprile  1999  e  all'art.  38,
comma 3, del CCNL del 14 settembre 2000 e  non  rientrano  nel  tetto
massimo spendibile per i compensi per lavoro straordinario, di cui al
medesimo art. 14 del CCNL del 1° aprile 1999. 
    4. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e  dalla
fruizione dei riposi  compensativi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
finanziati esclusivamente  con  le  risorse  a  tal  fine  destinate,
nell'ambito  delle  somme  complessivamente  versate   dai   soggetti
organizzatori o promotori delle attivita' o delle iniziative, secondo
le disposizioni regolamentari adottate in materia da ciascun ente. 
    5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo
contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.