Art. 56-quinquies. Indennita' di servizio esterno 1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennita' giornaliera, il cui importo e' determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: euro 1,00 - euro 10,00. 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni. 3. L'indennita' di cui al presenta articolo: a) e' cumulabile con l'indennita' di turno, di cui all'art. 23, comma 5; b) e' cumulabile con le indennita' di cui all'art. 37, comma 1, lettera b), del CCNL del 6 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni; c) e' cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva; d) non e' cumulabile con l'indennita' di cui all'art. 70-bis. 4. Gli oneri per la corresponsione dell'indennita' di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67. 5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.