Art. 56-sexies. Indennita' di funzione 1. Gli enti possono erogare al personale inquadrato nelle categorie C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, una indennita' di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilita' connessi al grado rivestito. 2. L'ammontare dell'indennita' di cui al comma 1 e' determinato, tenendo conto specificamente del grado rivestito e delle connesse responsabilita', nonche' delle peculiarita' dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli enti, fino a un massimo di € 3.000 annui lordi, da corrispondere per dodici mensilita'. 3. Il valore dell'indennita' di cui al presente articolo, nonche' i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, sono determinati in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7. 4. L'indennita' di cui al comma 1 sostituisce per il personale di cui al presente titolo l'indennita' di specifiche responsabilita', di cui all'art. 70-quinquies, comma 1. 5. L'indennita' di cui al presente articolo: a) e' cumulabile con l'indennita' di turno, di cui all'art. 23, comma 5; b) e' cumulabile con l'indennita' di cui all'art. 37, comma 1, lettera b), del CCNL del 6 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni; c) e' cumulabile con l'indennita' di cui all'art. 56-quinquies; d) e' cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva; e) non e' cumulabile con le indennita' di cui all'art. 70-quinquies. 5. Gli oneri per la corresponsione dell'indennita' di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67. 6. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.