(Allegato-art. 56 sexies)
                           Art. 56-sexies. 
                       Indennita' di funzione 
 
    1.  Gli  enti  possono  erogare  al  personale  inquadrato  nelle
categorie  C  e  D,  che  non   risulti   incaricato   di   posizione
organizzativa, una indennita' di funzione per compensare  l'esercizio
di compiti di responsabilita' connessi al grado rivestito. 
    2. L'ammontare dell'indennita' di cui al comma 1 e'  determinato,
tenendo conto specificamente del grado  rivestito  e  delle  connesse
responsabilita',    nonche'    delle    peculiarita'    dimensionali,
istituzionali, sociali e ambientali degli enti, fino a un massimo  di
€ 3.000 annui lordi, da corrispondere per dodici mensilita'. 
    3. Il valore dell'indennita' di cui al presente articolo, nonche'
i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto  previsto  al
comma 2, sono determinati in sede di  contrattazione  integrativa  di
cui all'art. 7. 
    4. L'indennita' di cui al comma 1 sostituisce per il personale di
cui al presente titolo l'indennita' di specifiche responsabilita', di
cui all'art. 70-quinquies, comma 1. 
    5. L'indennita' di cui al presente articolo: 
      a) e' cumulabile con l'indennita' di turno, di cui all'art. 23,
comma 5; 
      b) e' cumulabile con l'indennita' di cui all'art. 37, comma  1,
lettera b), del CCNL del 6 luglio 1995 e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
      c) e' cumulabile con l'indennita' di cui all'art. 56-quinquies; 
      d) e' cumulabile con  i  compensi  correlati  alla  performance
individuale e collettiva; 
      e)  non  e'  cumulabile  con  le  indennita'  di  cui  all'art.
70-quinquies. 
    5. Gli oneri per la  corresponsione  dell'indennita'  di  cui  al
presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate  di  cui
all'art. 67. 
    6. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo
contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.