Art. 60.
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Le Aziende ed Enti possono costituire rapporti di lavoro a
tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei
profili a tal fine individuati nell'ambito della piano dei fabbisogni
di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non puo' superare il
25 per cento della dotazione organica di ciascun profilo
professionale, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto
limite e' arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unita'.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, i lavoratori gia' in servizio presentano
apposita domanda, con cadenza periodica. Nelle domande deve essere
indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che
il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L'Azienda o Ente, entro il termine di sessanta giorni dalla
ricezione della domanda, puo' concedere la trasformazione del
rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalita' di cui al comma
11, oppure negare con atto motivato la stessa qualora:
a) sia stato gia' raggiunto il limite di cui al comma 2;
b) l'attivita' di lavoro autonomo o subordinato che il
lavoratore intende svolgere comporti una situazione di conflitto di
interesse con la specifica attivita' di servizio svolta dallo stesso
ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilita';
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro
ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla
funzionalita' del servizio.
5. L'utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla
trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a
tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell'art. 1,
comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 73 del
decreto-legge n. 112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora
la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo
pieno, possono svolgere un'altra attivita' lavorativa e
professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad
albi professionali, nel rispetto delle vigenti norme in materia di
incompatibilita' e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti
sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all'Azienda o Ente
nel quale prestano servizio l'eventuale successivo inizio o la
variazione dell'attivita' lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari,
preventivamente individuate dalle Aziende ed Enti in sede di
contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze
organizzative, e' possibile elevare il contingente di cui al comma 2
di un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al
comma 3, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Nella valutazione delle domande, viene data la precedenza ai
seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste
dall'art.8, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni
psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternita' o
paternita';
d) documentata necessita' di sottoporsi a cure mediche
incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessita' di assistere i genitori, il coniuge o il
convivente, i figli e gli altri familiari conviventi, senza
possibilita' alternativa di assistenza, che accedano a programmi
terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste
dall'art. 8, commi 3 e 7, del D.Lgs. n. 81/2015. Nelle suddette
ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l'Azienda
o Ente da' luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo
parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate
a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento dei
contingenti fissati nei commi 2 e 7.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con
contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l'indicazione
della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della
prestazione lavorativa nonche' della collocazione temporale
dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e
all'anno e del relativo trattamento economico. Quando
l'organizzazione del lavoro e' articolata in turni, l'indicazione
dell'orario di lavoro puo' avvenire anche mediante rinvio a turni
programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da
atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al
comma 10 nonche' l'eventuale durata del rapporto di lavoro a tempo
parziale.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio
rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a
tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche
in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a
condizione che vi sia la disponibilita' del posto in organico. Tale
disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9,
che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale
hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo
pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che
vi sia la disponibilita' del posto in organico e nel rispetto dei
vincoli di legge in materia di assunzioni.