(Allegato-art. 44)
                             Articolo 44 
                      (Comitato remunerazioni) 
 
  1. I gestori significativi e, in ogni caso, i gestori le cui azioni
sono  quotate  in  un  mercato  regolamentato   italiano   o   estero
istituiscono - all'interno dell'organo con funzione  di  supervisione
strategica - un comitato remunerazioni, a cui si applica la Circolare
n.  285/2013,  Parte  Prima,  Titolo  IV,  Capitolo  I,  Sezione  IV,
paragrafo 2.3.1,  lett.  a),  e  a  cui  sono  attribuiti  i  compiti
individuati nell'Allegato 2. 
  2. I gestori, se appartenenti  a  un  gruppo  bancario  o  di  SIM,
possono non istituire il comitato remunerazioni, a condizione che: a)
la societa' capogruppo italiana o  avente  sede  in  un  altro  Stato
membro dell'Unione Europea abbia istituito un comitato  remunerazioni
avente  ruoli,  responsabilita'  e  composizione  analoghi  a  quelli
stabiliti dal presente regolamento; e b) la politica di remunerazione
elaborata dalla societa' capogruppo  tenga  debitamente  conto  delle
specificita' del gestore sotto il profilo  operativo  e  assicuri  il
rispetto del presente regolamento. 
  3. La deroga di cui al comma 2 non  si  applica  in  ogni  caso  ai
gestori le cui  azioni  sono  quotate  su  un  mercato  regolamentato
italiano o estero. 
  4. Nei gestori che non sono tenuti, ai sensi del presente articolo,
a istituire un comitato remunerazioni, i compiti  del  comitato  sono
assolti dall'organo con funzione di supervisione  strategica  con  il
contributo dei consiglieri indipendenti.