Articolo 44 (Comitato remunerazioni) 1. I gestori significativi e, in ogni caso, i gestori le cui azioni sono quotate in un mercato regolamentato italiano o estero istituiscono - all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica - un comitato remunerazioni, a cui si applica la Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione IV, paragrafo 2.3.1, lett. a), e a cui sono attribuiti i compiti individuati nell'Allegato 2. 2. I gestori, se appartenenti a un gruppo bancario o di SIM, possono non istituire il comitato remunerazioni, a condizione che: a) la societa' capogruppo italiana o avente sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea abbia istituito un comitato remunerazioni avente ruoli, responsabilita' e composizione analoghi a quelli stabiliti dal presente regolamento; e b) la politica di remunerazione elaborata dalla societa' capogruppo tenga debitamente conto delle specificita' del gestore sotto il profilo operativo e assicuri il rispetto del presente regolamento. 3. La deroga di cui al comma 2 non si applica in ogni caso ai gestori le cui azioni sono quotate su un mercato regolamentato italiano o estero. 4. Nei gestori che non sono tenuti, ai sensi del presente articolo, a istituire un comitato remunerazioni, i compiti del comitato sono assolti dall'organo con funzione di supervisione strategica con il contributo dei consiglieri indipendenti.