Articolo 45 (Remunerazione dei consiglieri non esecutivi, dei componenti dell'organo con funzione di controllo e dei componenti delle funzioni aziendali di controllo) 1. La remunerazione dei consiglieri non esecutivi e' di norma fissa. La remunerazione variabile, ove presente, costituisce una parte non significativa della remunerazione totale. 2. La remunerazione dei componenti dell'organo con funzione di controllo e' esclusivamente fissa. 3. La remunerazione del personale delle funzioni aziendali di controllo e' prevalentemente fissa; la remunerazione variabile, eventuale, e' coerente con il conseguimento degli obiettivi legati alle relative funzioni e indipendente dai risultati conseguiti dai settori della societa' soggetti al proprio controllo. 4. Alla remunerazione variabile dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 si applica quanto stabilito ai sensi dell'Allegato 2.