(Allegato-art. 56)
 
                               Art. 56 
 
Orario di  lavoro  dei  dirigenti  privi  di  incarico  di  struttura
                              complessa 
 
  1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo  dell'amministrazione,  i
dirigenti privi di incarico  di  struttura  complessa  assicurano  la
propria  presenza  in  servizio  ed  il  proprio  tempo  di   lavoro,
articolando in modo flessibile l'impegno di servizio  per  correlarlo
alle esigenze della struttura cui sono  preposti  e  all'espletamento
dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e ai programmi da
realizzare. Gli obiettivi sono definiti nell'ambito  delle  procedure
di  pianificazione  della  performance  previste   dal   sistema   di
valutazione dell'amministrazione. 
  2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 e'  stabilito
in 38 ore settimanali, al fine di assicurare i livelli pianificati di
efficienza ed efficacia dei servizi e  per  favorire  lo  svolgimento
delle attivita' gestionali e/o professionali, correlate  all'incarico
affidato e agli obiettivi, nonche' quelle di  didattica,  ricerca  ed
aggiornamento. 
  3.  Il  conseguimento  degli  obiettivi  correlati  all'impegno  di
servizio di cui ai commi  1  e  2  e'  verificato  con  le  procedure
previste  dal  vigente  sistema  di  valutazione  della   performance
dell'amministrazione. 
  4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto  dal  comma  2,
quattro ore  dell'orario  settimanale  sono  destinate  ad  attivita'
diverse da quelle di erogazione dei  servizi,  quali  l'aggiornamento
professionale secondo la  normativa  vigente,  la  partecipazione  ad
attivita' didattiche, la ricerca finalizzata. Tale riserva di ore non
rientra nella normale attivita' e non puo' essere oggetto di separata
ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata, di norma, con cadenza
settimanale ma, anche per particolari necessita'  di  servizio,  puo'
essere  cumulata  in  ragione  di  anno  per  impieghi   come   sopra
specificati   ovvero,   infine,   utilizzata   per    l'aggiornamento
facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art.  18  (assenze
retribuite) al medesimo titolo. Tale riserva va  resa  in  ogni  caso
compatibile  con  le   esigenze   funzionali   della   struttura   di
appartenenza e non puo' in alcun modo comportare una  mera  riduzione
dell'orario di lavoro. 
  5. L'amministrazione puo' utilizzare,  in  forma  cumulata,  n.  30
minuti settimanali delle quattro ore  del  comma  4,  per  un  totale
massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per il perseguimento di
obiettivi di particolare rilevanza definiti in sede di pianificazione
annuale della performance. 
  6. Il presente articolo non si applica ai  dirigenti  di  struttura
complessa, per i quali, non essendo previsto  un  debito  orario,  la
retribuzione di posizione e di risultato remunera anche le  eventuali
particolari condizioni di lavoro previste negli articoli seguenti.  A
tali  dirigenti  si  applicano,  invece,  le  disposizioni  contenute
nell'art. 57  (Impegno  di  lavoro  dei  dirigenti  con  incarico  di
struttura complessa). 
  7. L'amministrazione  disciplina,  previo  confronto  sindacale  ai
sensi dell'art. 5 (Confronto),  i  criteri  di  flessibilita'  oraria
applicabili  al  personale  di  cui  al  presente  articolo   nonche'
l'eventuale ricorso a regimi di orario plurisettimanale.