Art. 56 Orario di lavoro dei dirigenti privi di incarico di struttura complessa 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'amministrazione, i dirigenti privi di incarico di struttura complessa assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti e all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare. Gli obiettivi sono definiti nell'ambito delle procedure di pianificazione della performance previste dal sistema di valutazione dell'amministrazione. 2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 e' stabilito in 38 ore settimanali, al fine di assicurare i livelli pianificati di efficienza ed efficacia dei servizi e per favorire lo svolgimento delle attivita' gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e agli obiettivi, nonche' quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento. 3. Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 e' verificato con le procedure previste dal vigente sistema di valutazione della performance dell'amministrazione. 4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto dal comma 2, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attivita' diverse da quelle di erogazione dei servizi, quali l'aggiornamento professionale secondo la normativa vigente, la partecipazione ad attivita' didattiche, la ricerca finalizzata. Tale riserva di ore non rientra nella normale attivita' e non puo' essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata, di norma, con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessita' di servizio, puo' essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 18 (assenze retribuite) al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non puo' in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. 5. L'amministrazione puo' utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle quattro ore del comma 4, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per il perseguimento di obiettivi di particolare rilevanza definiti in sede di pianificazione annuale della performance. 6. Il presente articolo non si applica ai dirigenti di struttura complessa, per i quali, non essendo previsto un debito orario, la retribuzione di posizione e di risultato remunera anche le eventuali particolari condizioni di lavoro previste negli articoli seguenti. A tali dirigenti si applicano, invece, le disposizioni contenute nell'art. 57 (Impegno di lavoro dei dirigenti con incarico di struttura complessa). 7. L'amministrazione disciplina, previo confronto sindacale ai sensi dell'art. 5 (Confronto), i criteri di flessibilita' oraria applicabili al personale di cui al presente articolo nonche' l'eventuale ricorso a regimi di orario plurisettimanale.