Art. 59 Graduazione delle posizioni dirigenziali 1. L'amministrazione definisce la graduazione delle posizioni dirigenziali, previo confronto ai sensi dell'art. 5, tenendo conto dei seguenti elementi: a) complessita' organizzativa, desumibile, ad esempio, dalla dimensione organizzativa della struttura, dalla sua articolazione o differenziazione interna, da elementi del contesto di riferimento; b) grado di autonomia e livello delle responsabilita' assunte; c) competenze professionali o specialistico-funzionali richieste.