(Allegato-art. 59)
 
                               Art. 59 
 
              Graduazione delle posizioni dirigenziali 
 
  1.  L'amministrazione  definisce  la  graduazione  delle  posizioni
dirigenziali, previo confronto ai sensi dell'art.  5,  tenendo  conto
dei seguenti elementi: 
    a) complessita'  organizzativa,  desumibile,  ad  esempio,  dalla
dimensione organizzativa della struttura, dalla sua  articolazione  o
differenziazione interna, da elementi del contesto di riferimento; 
    b) grado di autonomia e livello delle responsabilita' assunte; 
    c) competenze professionali o specialistico-funzionali richieste.