Art. 60 Ulteriori linee guida generali in materia di formazione 1. Per i dirigenti di cui al presente capo, in materia di formazione, assume particolare rilevanza la formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione permanente. Tali attivita' formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la capacita' di attivare iniziative di innovazione e di miglioramento della qualita' dei servizi erogati sotto il profilo quantitativo e qualitativo. 2. Le amministrazioni garantiscono idonei strumenti formativi ai dirigenti secondo i principi e le regole che disciplinano la formazione continua nel Servizio sanitario nazionale. 3. Per finalita' di aggiornamento tecnico-scientifico, i dirigenti di cui al presente capo possono chiedere il comando finalizzato, per periodi di tempo determinati, presso centri, istituti od altri organismi di ricerca nazionali od internazionali, che abbiano dato il loro assenso, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione, sulla base dei principi che regolano tale istituto nel Servizio sanitario nazionale.