(Allegato-art. 60)
 
                               Art. 60 
 
       Ulteriori linee guida generali in materia di formazione 
 
  1. Per  i  dirigenti  di  cui  al  presente  capo,  in  materia  di
formazione, assume  particolare  rilevanza  la  formazione  continua,
comprendente   l'aggiornamento   professionale   e   la    formazione
permanente. Tali attivita' formative devono tendere, in  particolare,
a rafforzare la capacita' di attivare iniziative di innovazione e  di
miglioramento della qualita' dei servizi  erogati  sotto  il  profilo
quantitativo e qualitativo. 
  2. Le amministrazioni garantiscono idonei  strumenti  formativi  ai
dirigenti  secondo  i  principi  e  le  regole  che  disciplinano  la
formazione continua nel Servizio sanitario nazionale. 
  3. Per finalita' di aggiornamento tecnico-scientifico, i  dirigenti
di cui al presente capo possono chiedere il comando finalizzato,  per
periodi di  tempo  determinati,  presso  centri,  istituti  od  altri
organismi di ricerca nazionali od internazionali, che abbiano dato il
loro assenso, secondo la disciplina  stabilita  dall'amministrazione,
sulla base dei principi  che  regolano  tale  istituto  nel  Servizio
sanitario nazionale.