(Allegato-art. 62)
 
                               Art. 62 
 
            Indennita' di specificita' medico-veterinaria 
 
  1. L'indennita' di  specificita'  medico-veterinaria  ha  carattere
fisso e ricorrente. Tale indennita' e' corrisposta  mensilmente,  per
tredici mensilita', al solo personale dirigente medico e veterinario. 
  2. La misura dell'indennita' di cui al comma 1  e'  di  €  8.476,34
annui lordi comprensiva di tredicesima mensilita'. 
  3. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta a carico del Fondo
di cui all'art. 68. Le risorse utilizzate a copertura  dell'onere  si
rendono nuovamente disponibili in caso di cessazione dal servizio dei
relativi dirigenti. 
  4. Il nuovo valore dell'indennita' di specificita' medica di cui al
comma 2 e' corrisposto con la decorrenza indicata dall'art. 68, comma
2, lett. b).