Art. 62 Indennita' di specificita' medico-veterinaria 1. L'indennita' di specificita' medico-veterinaria ha carattere fisso e ricorrente. Tale indennita' e' corrisposta mensilmente, per tredici mensilita', al solo personale dirigente medico e veterinario. 2. La misura dell'indennita' di cui al comma 1 e' di € 8.476,34 annui lordi comprensiva di tredicesima mensilita'. 3. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta a carico del Fondo di cui all'art. 68. Le risorse utilizzate a copertura dell'onere si rendono nuovamente disponibili in caso di cessazione dal servizio dei relativi dirigenti. 4. Il nuovo valore dell'indennita' di specificita' medica di cui al comma 2 e' corrisposto con la decorrenza indicata dall'art. 68, comma 2, lett. b).