Art. 63 Retribuzione di posizione parte fissa 1. La retribuzione di posizione parte fissa per i dirigenti destinatari della presente sezione e' prevista nei seguenti valori annui lordi comprensivi di tredicesima mensilita' distinti per tipologia di incarico: a) incarico di struttura complessa: € 12.565,11; b) incarico di struttura semplice: € 11.000,00; c) incarico di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo: € 7.500,00; d) incarico di natura professionale conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attivita', svolta anche nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, che abbiano superato il periodo di prova: € 4.400,00. 2. La retribuzione di posizione parte fissa di cui al presente articolo, nei nuovi valori di cui al comma 1, e' corrisposta a carico del Fondo di cui all'art. 68 (Fondo risorse decentrate: costituzione). I predetti nuovi valori di retribuzione di posizione parte fissa sono attribuiti dalla data di conferimento dei corrispondenti incarichi, con decorrenza comunque non anteriore a quella di cui all'art. 68, comma 2, lett. b). 3. Gli incarichi di natura professionale che, alla data di sottoscrizione dell'Ipotesi del presente contratto, siano affidati a dirigenti con meno di cinque anni di attivita', svolta anche nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, sono remunerati con i nuovi valori di retribuzione di posizione parte fissa di cui al comma 1, lett. d), ferme restando la retribuzione di posizione parte variabile dello specifico incarico ricoperto nonche' l'attribuzione del differenziale individuale di cui al comma 4, terzo alinea, ai dirigenti biologi, chimici, farmacisti e psicologi ivi indicati. 4. Per contemperare l'esigenza di definire nuovi valori di retribuzione di posizione parte fissa tendenzialmente commisurati a quelli dei corrispondenti incarichi previsti nell'ambito del servizio sanitario nazionale - in linea con gli obiettivi indicati dall'art. 17 della legge 11/1/2018 n. 3 - con l'ulteriore esigenza di definire bilanciati incrementi dei valori di retribuzione di posizione in godimento, ai dirigenti biologi, chimici, farmacisti e psicologi in servizio alla data di sottoscrizione dell'Ipotesi del presente contratto, in aggiunta alla retribuzione di posizione variabile connessa allo specifico incarico affidato e ferma restando la retribuzione di posizione parte fissa definita ai sensi del comma 1, e' corrisposto, in relazione alla tipologia di incarico ricoperto alla suddetta data e con la medesima decorrenza prevista per i nuovi valori di retribuzione di posizione parte fissa ai sensi del comma 2, un differenziale individuale di retribuzione di posizione, nei seguenti valori annui lordi comprensivi della tredicesima mensilita': - dirigenti biologi, chimici, farmacisti e psicologi con incarico di struttura semplice: € 2.500,00; - dirigenti biologi, chimici, farmacisti e psicologi con incarico professionale e con almeno cinque anni di attivita', svolta anche nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato: € 2.500,00; - dirigenti biologi, chimici, farmacisti e psicologi con incarico professionale e con meno di cinque anni di attivita', svolta anche nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato: € 2.815,67. 5. Il differenziale di cui al comma 4 e' mantenuto, nei valori ivi indicati, per tutto il periodo in cui il dirigente, pur conseguendo incarichi aventi diverso oggetto e contenuto, permane nella medesima tipologia di incarico. 6. I differenziali individuali di cui ai commi 4 e 5 sono corrisposti a carico delle risorse del Fondo di cui all'art. 68 (Fondo risorse decentrate: costituzione), destinate a retribuzione di posizione. 7. Per le medesime finalita' enunciate al comma 4, i nuovi valori di retribuzione di posizione parte fissa previsti per i dirigenti medici e veterinari, ai sensi del comma 1, lett. b) e c), sono conseguiti, in quota parte, mediante corrispondente riduzione dei valori di retribuzione di posizione parte variabile degli incarichi affidati. La quota parte di retribuzione di posizione variabile che viene ridotta e, conseguentemente, trasferita dalla parte variabile alla parte fissa e' stabilita nei seguenti valori annui lordi comprensivi della tredicesima mensilita': - € 800,00, per gli incarichi di cui al comma 1, lett. b); - € 1.050,00, per gli incarichi di cui al comma 1, lett. c).