Art. 64 Retribuzione di posizione parte variabile 1. La retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente si compone della retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 63 e della retribuzione di posizione parte variabile di cui al comma 2 del presente articolo. 2. La retribuzione di posizione parte variabile e' definita dall'amministrazione sulla base della graduazione delle posizioni dirigenziali di cui all'art. 59 (Graduazione delle posizioni dirigenziali). 3. La retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente di cui al comma 1 e' definita, per ciascuna tipologia di incarico, entro i seguenti valori massimi annui lordi comprensivi della tredicesima mensilita': a) incarico di struttura complessa: € 50.000; b) incarico di struttura semplice: € 42.000; c) incarico di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo € 30.000; d) incarico professionale di base conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attivita', svolta anche nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, che abbiano superato il periodo di prova € 25.000. 4. La retribuzione di posizione di cui al presente articolo e' corrisposta a carico del Fondo di cui all'art. 68.