Art. 68 Fondo risorse decentrate: costituzione 1. Dall'anno di sottoscrizione dell'Ipotesi di CCNL e' istituito il "Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari" nel quale confluiscono, in un unico importo consolidato, tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilita' e continuita' negli importi determinati nell'anno 2018, nell'ambito del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia di cui all'art. 8 del CCNL Area I del 12/2/2010, come certificato dai competenti organi di controllo, destinato ai trattamenti economici corrisposti ai dirigenti destinatari della presente sezione. 2. L'unico importo di cui al comma 1 e' stabilmente incrementato: a) a decorrere dal 1° gennaio 2018 di € 647,00 annui lordi per ogni dirigente di cui all'art. 8 del CCNL Area I, biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 12/2/2010 destinatario della presente sezione in servizio al 31 dicembre 2015; b) di € 3.669,69 annui lordi al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, per ogni posto della dotazione organica delle amministrazioni interessate relative al personale di cui al presente capo - pari a 503 unita' per il Ministero della Salute e a 265 unita' per l'AIFA - derivanti dallo stanziamento al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, previsto dall'art. 1, comma 376 della legge n. 145/2018; tali risorse confluiscono nel fondo con la decorrenza di cui al predetto comma 376; c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianita' non piu' corrisposte al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilita'; tale importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno. 3. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere annualmente incrementato con importi variabili di anno in anno derivanti dalle seguenti risorse: a) risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997; b) risorse derivanti da compensi per incarichi aggiuntivi; c) quota dei risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 98/2011; d) importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilita' residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici giorni; e) eventuali altre risorse derivanti da disposizioni di legge, diverse da quella di cui al comma 2 lett. b), che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalita' del presente Fondo. 4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.