(Allegato-art. 68)
 
                               Art. 68 
 
               Fondo risorse decentrate: costituzione 
 
  1. Dall'anno di sottoscrizione dell'Ipotesi di CCNL e' istituito il
"Fondo  risorse  decentrate  dei  dirigenti   sanitari"   nel   quale
confluiscono, in un  unico  importo  consolidato,  tutte  le  risorse
aventi caratteristiche di certezza, stabilita'  e  continuita'  negli
importi determinati nell'anno 2018,  nell'ambito  del  Fondo  per  la
retribuzione di posizione e di risultato  dei  dirigenti  di  seconda
fascia di cui  all'art.  8  del  CCNL  Area  I  del  12/2/2010,  come
certificato  dai  competenti  organi  di  controllo,   destinato   ai
trattamenti economici  corrisposti  ai  dirigenti  destinatari  della
presente sezione. 
  2. L'unico importo di cui al comma 1 e' stabilmente incrementato: 
    a) a decorrere dal 1° gennaio 2018 di € 647,00  annui  lordi  per
ogni dirigente di cui all'art. 8 del CCNL Area I,  biennio  economico
2008-2009, sottoscritto  il  12/2/2010  destinatario  della  presente
sezione in servizio al 31 dicembre 2015; 
    b) di € 3.669,69 annui lordi al  netto  degli  oneri  riflessi  a
carico dell'amministrazione, per ogni posto della dotazione  organica
delle amministrazioni interessate relative al  personale  di  cui  al
presente capo - pari a 503 unita' per il Ministero della Salute  e  a
265 unita' per l'AIFA - derivanti dallo stanziamento al  lordo  degli
oneri riflessi a carico dell'amministrazione, previsto  dall'art.  1,
comma 376 della legge n.  145/2018;  tali  risorse  confluiscono  nel
fondo con la decorrenza di cui al predetto comma 376; 
    c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni  individuali  di
anzianita' non piu' corrisposte al personale  cessato  dal  servizio,
compresa la quota di tredicesima mensilita'; tale importo  confluisce
stabilmente  nel  Fondo  dell'anno  successivo  alla  cessazione  dal
servizio in misura intera in ragione d'anno. 
    3. Il Fondo di cui al presente articolo puo'  essere  annualmente
incrementato con importi variabili di anno in  anno  derivanti  dalle
seguenti risorse: 
    a) risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge  n.
449/1997; 
    b) risorse derivanti da compensi per incarichi aggiuntivi; 
    c) quota dei risparmi  conseguiti  e  certificati  in  attuazione
dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 98/2011; 
    d) importi corrispondenti ai ratei di RIA del  personale  cessato
dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari
alle mensilita' residue dopo la cessazione, computandosi a tal  fine,
oltre ai  ratei  di  tredicesima  mensilita',  le  frazioni  di  mese
superiori a quindici giorni; 
    e) eventuali altre risorse derivanti da  disposizioni  di  legge,
diverse da quella di cui al comma 2 lett. b), che prevedano specifici
trattamenti economici  in  favore  del  personale,  coerenti  con  le
finalita' del presente Fondo. 
  4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs.  n.
75/2017.