(Allegato-art. 69)
 
                               Art. 69 
 
                 Fondo risorse decentrate: utilizzo 
 
  1. Il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 68 e' destinato alla
erogazione dei seguenti trattamenti economici: 
    a) retribuzione di posizione parte fissa; 
    b) retribuzione di posizione  parte  variabile,  ivi  compresi  i
differenziali  individuali  di  retribuzione  di  posizione  di   cui
all'art. 63, comma 4; 
    c) retribuzione di risultato; 
    d) indennita' di specificita' medico-veterinaria di cui  all'art.
62; 
    e) trattamenti accessori correlati alle condizioni di  lavoro  di
cui agli artt. 70, 71 e 72; 
    f)  indennita'  di  struttura  complessa  di  cui   all'art.   65
(Indennita' per incarico di direzione di struttura complessa); 
    g) eventuali assegni personali posti a carico del fondo ai  sensi
delle vigenti norme contrattuali.