Art. 69 Fondo risorse decentrate: utilizzo 1. Il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 68 e' destinato alla erogazione dei seguenti trattamenti economici: a) retribuzione di posizione parte fissa; b) retribuzione di posizione parte variabile, ivi compresi i differenziali individuali di retribuzione di posizione di cui all'art. 63, comma 4; c) retribuzione di risultato; d) indennita' di specificita' medico-veterinaria di cui all'art. 62; e) trattamenti accessori correlati alle condizioni di lavoro di cui agli artt. 70, 71 e 72; f) indennita' di struttura complessa di cui all'art. 65 (Indennita' per incarico di direzione di struttura complessa); g) eventuali assegni personali posti a carico del fondo ai sensi delle vigenti norme contrattuali.