Art. 70 Pronta disponibilita' 1. All'istituto della pronta disponibilita' durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro puo' farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessita' di servizio, riferite a settori di attivita' per i quali sia necessario assicurare la continuita' dei servizi nei giorni festivi e/o nelle ore notturne e/o caratterizzati dal rischio di dover far fronte a situazioni di emergenza, e che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. Il numero dei turni di pronta disponibilita' deve essere individuato nella entita' strettamente necessaria a soddisfare tali esigenze funzionali. 2. Il servizio di pronta disponibilita' e' caratterizzato dalla immediata reperibilita' del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il posto di lavoro, di norma nell'arco di trenta minuti. 3. La durata massima del periodo di pronta disponibilita' e' di dodici ore. Due turni di pronta disponibilita' sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola, non possono essere previsti per ciascun dirigente piu' di sei turni di pronta disponibilita' nel mese. La pronta disponibilita' da' diritto ad una indennita' di € 20,66 per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l'indennita' e' corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attivita' prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario. Nel caso in cui la pronta disponibilita' cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. 4. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 68. 5. Il presente articolo e' applicato ai soli dirigenti di cui all'art. 56 (Orario di lavoro dei dirigenti privi di incarico di struttura complessa).