(Allegato-art. 70)
 
                               Art. 70 
 
                        Pronta disponibilita' 
 
  1. All'istituto della pronta disponibilita' durante  le  ore  o  le
giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro  puo'  farsi  ricorso
soltanto per essenziali  ed  indifferibili  necessita'  di  servizio,
riferite a settori di attivita' per i quali sia necessario assicurare
la continuita' dei servizi nei giorni festivi e/o nelle ore  notturne
e/o caratterizzati dal rischio di dover far fronte  a  situazioni  di
emergenza, e che non possono essere coperte attraverso l'adozione  di
altre forme di articolazione dell'orario.  Il  numero  dei  turni  di
pronta  disponibilita'  deve   essere   individuato   nella   entita'
strettamente necessaria a soddisfare tali esigenze funzionali. 
  2. Il servizio di pronta  disponibilita'  e'  caratterizzato  dalla
immediata reperibilita' del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di
raggiungere il posto di lavoro, di norma nell'arco di trenta minuti. 
  3. La durata massima del periodo di  pronta  disponibilita'  e'  di
dodici ore. Due turni di pronta disponibilita' sono prevedibili  solo
per le giornate festive. Di regola, non possono essere  previsti  per
ciascun dirigente piu' di sei  turni  di  pronta  disponibilita'  nel
mese. La pronta disponibilita' da' diritto ad  una  indennita'  di  €
20,66 per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato  in  orari
di minore durata -  che  comunque  non  possono  essere  inferiori  a
quattro ore -  l'indennita'  e'  corrisposta  proporzionalmente  alla
durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di  chiamata,  l'attivita'
prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata  come
recupero orario. Nel caso in cui la pronta disponibilita' cada in  un
giorno  festivo  spetta  un  giorno  di  riposo  compensativo   senza
riduzione del debito orario settimanale. 
  4. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il Fondo
risorse decentrate di cui all'art. 68. 
  5. Il presente articolo e'  applicato  ai  soli  dirigenti  di  cui
all'art. 56 (Orario di lavoro dei  dirigenti  privi  di  incarico  di
struttura complessa).