(Allegato-art. 71)
 
                               Art. 71 
 
                        Lavoro straordinario 
 
  1.  Le  prestazioni  di  lavoro  straordinario,   espressamente   e
tempestivamente autorizzate, sono effettuate dai  soli  dirigenti  di
cui all'art. 56 (Orario di lavoro dei dirigenti privi di incarico  di
struttura complessa) e sono  rivolte  a  fronteggiare  situazioni  di
lavoro eccezionali; pertanto, possono essere utilizzate ai soli  fini
di garantire la continuita' dei servizi istituzionali e per attivita'
non programmabili, di norma nei casi previsti dall'art. 73 (Attivita'
prestate nel  giorno  di  riposo  settimanale  o  in  giorno  festivo
infrasettimanale), commi 2 e 3. 
  2. Le prestazioni di lavoro straordinario di cui al  comma  1  sono
retribuite con i compensi determinati  ai  sensi  dei  commi  3  e  4
ovvero, in alternativa, possono  essere  compensate,  a  domanda  del
dirigente, con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente  con  le
esigenze del servizio, di regola entro  il  mese  successivo,  tenuto
conto delle ferie maturate e non fruite. 
  3. La misura  oraria  dei  compensi  per  lavoro  straordinario  e'
determinata maggiorando la misura oraria di  cui  al  comma  4  delle
percentuali di seguito indicate: 
    - 15% per lavoro straordinario diurno; 
    - 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi  o  in
orario notturno, ossia dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo; 
    - 50% per quello prestato in orario notturno festivo. 
  4. La misura oraria sulla quale sono calcolate le maggiorazioni  di
cui  al  comma  3  e'  determinata   dividendo,   per   il   divisore
convenzionale 156, l'importo mensile delle seguenti voci retributive: 
  a) stipendio tabellare, comprensivo  della  indennita'  integrativa
speciale conglobata; 
  b) rateo di tredicesima mensilita' della precedente voce. 
  5. Al di fuori dei casi dei casi di cui al comma 1, le  prestazioni
eccedenti l'orario di lavoro di cui all'art.  56  (Orario  e  impegno
lavoro dei dirigenti  privi  di  incarico  di  struttura  complessa),
funzionali  al  raggiungimento  degli   obiettivi   assegnati,   sono
compensate con la retribuzione di risultato. 
  6. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il Fondo
risorse decentrate di cui all'art. 68.