Art. 71 Lavoro straordinario 1. Le prestazioni di lavoro straordinario, espressamente e tempestivamente autorizzate, sono effettuate dai soli dirigenti di cui all'art. 56 (Orario di lavoro dei dirigenti privi di incarico di struttura complessa) e sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali; pertanto, possono essere utilizzate ai soli fini di garantire la continuita' dei servizi istituzionali e per attivita' non programmabili, di norma nei casi previsti dall'art. 73 (Attivita' prestate nel giorno di riposo settimanale o in giorno festivo infrasettimanale), commi 2 e 3. 2. Le prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1 sono retribuite con i compensi determinati ai sensi dei commi 3 e 4 ovvero, in alternativa, possono essere compensate, a domanda del dirigente, con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, di regola entro il mese successivo, tenuto conto delle ferie maturate e non fruite. 3. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando la misura oraria di cui al comma 4 delle percentuali di seguito indicate: - 15% per lavoro straordinario diurno; - 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno, ossia dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo; - 50% per quello prestato in orario notturno festivo. 4. La misura oraria sulla quale sono calcolate le maggiorazioni di cui al comma 3 e' determinata dividendo, per il divisore convenzionale 156, l'importo mensile delle seguenti voci retributive: a) stipendio tabellare, comprensivo della indennita' integrativa speciale conglobata; b) rateo di tredicesima mensilita' della precedente voce. 5. Al di fuori dei casi dei casi di cui al comma 1, le prestazioni eccedenti l'orario di lavoro di cui all'art. 56 (Orario e impegno lavoro dei dirigenti privi di incarico di struttura complessa), funzionali al raggiungimento degli obiettivi assegnati, sono compensate con la retribuzione di risultato. 6. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 68.