(Allegato-art. 72)
 
                               Art. 72 
 
                             Turnazioni 
 
  1. Laddove sia richiesta l'erogazione del servizio con  continuita'
per  almeno  dodici  ore  e,  conseguentemente,  sia  necessaria   la
prestazione  lavorativa  di  dirigenti  durante  tutto  l'orario   di
servizio, quest'ultimo puo' essere articolato in  turni  giornalieri,
anche in giornata festiva o feriale non lavorativa. 
  2. I turni di cui al comma 1 consistono in una effettiva  rotazione
del personale in  prestabilite  articolazioni  orarie.  Pertanto,  si
considera in turno tutto il personale che si avvicenda  nel  medesimo
posto di lavoro in modo da coprire a rotazione  l'intera  durata  del
servizio. 
  3. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione,  ai  fini  della
corresponsione della relativa indennita', devono  essere  distribuite
in modo  tale  da  far  risultare  una  distribuzione  equilibrata  e
avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano
e, se previsto, notturno, in relazione  alla  articolazione  adottata
nell'amministrazione. 
  4. Al fine di compensare interamente  il  disagio  derivante  dalla
particolare articolazione dell'orario di lavoro,  ai  soli  dirigenti
privi di incarico  di  struttura  complessa  inseriti  nei  turni  e'
corrisposta,   in   aggiunta   alla   retribuzione   di    risultato,
un'indennita', i cui valori sono stabiliti come segue: 
  a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano  (tra  le  6:00  e  le
22:00): maggiorazione  oraria  del  10%  della  retribuzione  di  cui
all'art. 61, comma 1, lett. a); 
  b) turno notturno o festivo: maggiorazione  oraria  del  30%  della
retribuzione di cui all'art. 61, comma 1, lett. a); 
  c) turno  festivo-notturno:  maggiorazione  oraria  del  50%  della
retribuzione di cui all'art. 61, comma 1, lett. a); 
  d) turno festivo infrasettimanale: ulteriore  maggiorazione  oraria
del 10% rispetto a quanto previsto alle lettere b) e c). 
  5. L'indennita' di cui al  comma  4,  e'  corrisposta  per  i  soli
periodi di effettiva prestazione in turno. 
  6. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il Fondo
risorse decentrate di cui all'art. 68.