Art. 72 Turnazioni 1. Laddove sia richiesta l'erogazione del servizio con continuita' per almeno dodici ore e, conseguentemente, sia necessaria la prestazione lavorativa di dirigenti durante tutto l'orario di servizio, quest'ultimo puo' essere articolato in turni giornalieri, anche in giornata festiva o feriale non lavorativa. 2. I turni di cui al comma 1 consistono in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie. Pertanto, si considera in turno tutto il personale che si avvicenda nel medesimo posto di lavoro in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio. 3. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennita', devono essere distribuite in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'amministrazione. 4. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, ai soli dirigenti privi di incarico di struttura complessa inseriti nei turni e' corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di risultato, un'indennita', i cui valori sono stabiliti come segue: a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6:00 e le 22:00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 61, comma 1, lett. a); b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 61, comma 1, lett. a); c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 61, comma 1, lett. a); d) turno festivo infrasettimanale: ulteriore maggiorazione oraria del 10% rispetto a quanto previsto alle lettere b) e c). 5. L'indennita' di cui al comma 4, e' corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno. 6. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 68.