Art. 73 Attivita' prestate nel giorno di riposo settimanale o in giorno festivo infrasettimanale 1. Al di fuori dei casi disciplinati all'art. 72 (Turnazioni), il dirigente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisca del giorno di riposo settimanale, ha diritto al riposo compensativo delle ore lavorate, da fruire entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. Ai dirigenti privi di incarico di struttura complessa deve essere, altresi', corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, un compenso pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 71, comma 4. 2. Al di fuori dei casi disciplinati all'art. 72 (Turnazioni), il dirigente privo di incarico di struttura complessa che, per particolari esigenze di servizio, presti servizio in giorno festivo infrasettimanale, ha diritto, a richiesta, ad equivalente riposo compensativo per le ore lavorate oppure, in alternativa, alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 3. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 68.