Art. 75 Integrazione alla disciplina sul periodo di prova 1. Ferma restando la disciplina del periodo di prova prevista per la dirigenza di cui alla presente sezione, sono esonerati dal periodo di prova i dirigenti del ruolo sanitario che abbiano svolto periodi di rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato e almeno superiori a dodici mesi o che lo abbiano gia' superato, in rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato, nella medesima qualifica e disciplina, presso Aziende o Enti del servizio sanitario nazionale. L'esonero di cui sopra determina l'immediata cessazione del rapporto originario. 2. Sono inoltre esonerabili dal periodo di prova, in relazione alla professionalita' richiesta dalle attivita' da espletare, i dirigenti di cui al comma 1 che abbiano svolto periodi di rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato e almeno superiori a dodici mesi o che lo abbiano gia' superato, in rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato almeno superiori a dodici mesi, nella medesima qualifica e disciplina presso altra amministrazione pubblica. L'esonero di cui sopra determina l'immediata cessazione del rapporto originario.