(Allegato-art. 54)
                              Art. 54. 
 
                     Trattamento economico fisso 
 
    1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del  rateo  di
tredicesima mensilita', di cui all'art. 3 del CCNL del 3 agosto 2010,
e' incrementato, dalle date  sotto  indicate,  dei  seguenti  importi
mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilita': 
      a decorrere dal 1° gennaio 2016 di euro 24,70; 
      rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2017 in euro 74,90; 
      rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2018 in euro 125,00. 
    2. A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del
presente CCNL, l'indennita' di vacanza contrattuale riconosciuta  con
decorrenza 2010 cessa  di  essere  corrisposta  come  specifica  voce
retributiva ed e' conglobata nello stipendio tabellare. 
    3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, con  la  medesima
decorrenza indicata al comma 2, il nuovo valore a regime annuo  lordo
per  13  mensilita'  dello  stipendio  tabellare  dei  dirigenti   e'
rideterminato in euro 45.260,77. 
    4.  L'importo  annuo  lordo  della  retribuzione  di   posizione,
comprensivo  di  tredicesima  mensilita',  stabilito  per  tutte   le
posizioni dirigenziali coperte alla data  del  1°  gennaio  2018,  e'
incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 1° gennaio 2018,
di un importo annuo lordo, comprensivo di  tredicesima,  pari  a euro
409,50. Alla copertura di tale incremento concorrono  le  risorse  di
cui all'art. 56, comma 1, destinate dal presente CCNL al Fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato. 
    5.  Gli  enti,  nei  limiti  delle  risorse  del  Fondo  per   la
retribuzione di posizione e di risultato, possono adeguare il  valore
della retribuzione delle  posizioni  dirigenziali  non  coperte  alla
medesima   data   tenendo   conto   degli    incrementi    risultanti
dall'applicazione del comma 4. 
    6. In conseguenza di quanto previsto dai commi  4  e  5,  con  la
medesima decorrenza del 1° gennaio 2018 ivi indicata, i valori minimi
e massimi della retribuzione di posizione di cui all'art. 5, comma  3
del CCNL del 3 agosto 2010 (biennio economico 2008-2009)  per  l'Area
II sono  rispettivamente  rideterminati  nel  valore  minimo  di euro
11.942,67 e nel valore massimo di euro 45.512,37.