(Allegato-art. 55)
                              Art. 55. 
 
               Effetti dei nuovi trattamenti economici 
 
    1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a
pensione  nel  periodo  di  vigenza  del  presente   contratto,   gli
incrementi di cui  all'art.  54  hanno  effetto  integralmente,  alle
decorrenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del
trattamento di quiescenza. Agli  effetti  dell'indennita'  premio  di
fine servizio, del trattamento di  fine  rapporto  o  di  trattamenti
equipollenti comunque  denominati,  dell'indennita'  sostitutiva  del
preavviso, nonche' di  quella  prevista  dall'art.  2122  del  codice
civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data  di
cessazione del rapporto.