Art. 57.
Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di
risultato
1. Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente
CCNL gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla
retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle
posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture
organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente
normativa in materia.
2. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di
cui al comma 1 e' costituito con le seguenti risorse:
a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le
risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di
controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del decreto
legislativo n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di
risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese
quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31
dicembre del suddetto anno;
b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese
quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art.
24, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001;
c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di
anzianita' non piu' corrisposte al personale cessato dal servizio
dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL,
compresa la quota di tredicesima mensilita'; l'importo confluisce
stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal
servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno
successivo, nel Fondo confluiscono altresi' i ratei di RIA del
personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente,
calcolati in misura pari alle mensilita' residue dopo la cessazione,
computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le
frazioni di mese superiori a quindici giorni;
d) le somme connesse all'applicazione del principio di
onnicomprensivita' della retribuzione ai sensi dell'art. 60;
e) risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il
Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla
propria capacita' di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1
oltreche' nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi
ordinamenti finanziari e contabili.
3. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono
annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e
di risultato; a retribuzione di risultato e' destinato non meno del
15% delle stesse. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di
posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile
utilizzare integralmente per tale finalita', incrementano, per il
medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato.
Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno
non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui
incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di
risultato del Fondo dell'anno successivo.
4. Le camere di commercio stanziano le risorse di cui al comma 2,
lett. e) subordinatamente alla verifica della insussistenza di
squilibri strutturali nel proprio bilancio in grado di provocare il
dissesto finanziario, secondo quanto indicato dall'articolo 1, comma
784 della legge n. 205/2017.
5. Gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima
volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori
di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti,
l'entita' delle risorse necessarie per la prima costituzione del
fondo e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle
capacita' di bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti
dalle vigenti disposizioni di legge.