(Allegato-art. 57)
                              Art. 57. 
 
Nuova disciplina del Fondo per la  retribuzione  di  posizione  e  di
                              risultato 
 
    1. Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione  del  presente
CCNL gli enti  costituiscono  annualmente  un  Fondo  destinato  alla
retribuzione di posizione ed alla  retribuzione  di  risultato  delle
posizioni   dirigenziali   previste   nelle   rispettive    strutture
organizzative, entro  i  limiti  finanziari  previsti  dalla  vigente
normativa in materia. 
    2. Il Fondo per la retribuzione di posizione e  di  risultato  di
cui al comma 1 e' costituito con le seguenti risorse: 
      a) unico  importo  annuale  nel  quale  confluiscono  tutte  le
risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli  organi  di
controllo interno  di  cui  all'art.  40-bis,  comma  1  del  decreto
legislativo n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e  di
risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese
quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino  al  31
dicembre del suddetto anno; 
      b) risorse previste da  disposizioni  di  legge,  ivi  comprese
quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997,  di  cui  all'art.
24, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001; 
      c) importo  corrispondente  alle  retribuzioni  individuali  di
anzianita' non piu' corrisposte al  personale  cessato  dal  servizio
dall'anno successivo a quello di sottoscrizione  del  presente  CCNL,
compresa la quota di  tredicesima  mensilita';  l'importo  confluisce
stabilmente nel  Fondo,  dall'anno  successivo  alla  cessazione  dal
servizio, in misura intera in ragione  d'anno;  solo  per  tale  anno
successivo, nel Fondo  confluiscono  altresi'  i  ratei  di  RIA  del
personale  cessato  dal  servizio  nel  corso  dell'anno  precedente,
calcolati in misura pari alle mensilita' residue dopo la  cessazione,
computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le
frazioni di mese superiori a quindici giorni; 
      d)  le  somme  connesse  all'applicazione  del   principio   di
onnicomprensivita' della retribuzione ai sensi dell'art. 60; 
      e) risorse autonomamente stanziate dagli enti per  adeguare  il
Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali,  in  base  alla
propria capacita' di bilancio, ed entro i limiti di cui  al  comma  1
oltreche' nel rispetto delle disposizioni  derivanti  dai  rispettivi
ordinamenti finanziari e contabili. 
    3. Le  risorse  del  Fondo  di  cui  al  presente  articolo  sono
annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione  e
di risultato; a retribuzione di risultato e' destinato non  meno  del
15% delle stesse. Eventuali risorse  finalizzate  a  retribuzione  di
posizione che, in  un  determinato  anno,  non  sia  stato  possibile
utilizzare integralmente per tale  finalita',  incrementano,  per  il
medesimo anno, le risorse  destinate  a  retribuzione  di  risultato.
Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno
non  sia  stata  oggettivamente  possibile,   gli   importi   residui
incrementano una  tantum  le  risorse  destinate  a  retribuzione  di
risultato del Fondo dell'anno successivo. 
    4. Le camere di commercio stanziano le risorse di cui al comma 2,
lett.  e)  subordinatamente  alla  verifica  della  insussistenza  di
squilibri strutturali nel proprio bilancio in grado di  provocare  il
dissesto finanziario, secondo quanto indicato dall'articolo 1,  comma
784 della legge n. 205/2017. 
    5. Gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la  prima
volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi  su  valori
di riferimento tratti da medie retributive relative  ad  altri  enti,
l'entita' delle risorse necessarie  per  la  prima  costituzione  del
fondo e  ne  individuano  la  relativa  copertura  nell'ambito  delle
capacita' di bilancio, nel rispetto dei  limiti  finanziari  previsti
dalle vigenti disposizioni di legge.