(Allegato-art. 58)
                              Art. 58. 
 
                        Incarichi ad interim 
 
    1. Per lo  svolgimento  di  incarichi  con  cui  e'  affidata  la
copertura di altra posizione dirigenziale  temporaneamente  priva  di
titolare, i quali siano stati  formalmente  affidati  in  conformita'
all'ordinamento  di  ciascun  ente,  e'  attribuito   a   titolo   di
retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di  sostituzione,
un importo di valore compreso  tra  il  15%  ed  il  30%  del  valore
economico della retribuzione di posizione prevista per  la  posizione
dirigenziale su cui e' affidato l'incarico. 
    2. La percentuale di cui al  comma  1  e'  definita  in  sede  di
contrattazione integrativa di cui all'art. 45, comma 1 lett. c).