Art. 58.
Incarichi ad interim
1. Per lo svolgimento di incarichi con cui e' affidata la
copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di
titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformita'
all'ordinamento di ciascun ente, e' attribuito a titolo di
retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione,
un importo di valore compreso tra il 15% ed il 30% del valore
economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione
dirigenziale su cui e' affidato l'incarico.
2. La percentuale di cui al comma 1 e' definita in sede di
contrattazione integrativa di cui all'art. 45, comma 1 lett. c).