(Allegato-art. 59)
                              Art. 59. 
 
   Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada 
 
    1. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
riscossi dagli enti, determinata ai  sensi  dell'art.  208,  commi  4
lett. c), e 5, del decreto  legislativo  n.  285/1992,  limitatamente
alla parte destinata al personale indicato  dalle  predette  norme  e
destinatario della presente sezione, sono utilizzati per le  seguenti
finalita': 
      a) contributi datoriali al Fondo  di  previdenza  complementare
Perseo-Sirio; e' fatta salva la volonta' del dirigente di  conservare
comunque l'adesione eventualmente gia' intervenuta  a  diverse  forme
pensionistiche individuali; 
      b) finalita' assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare
integrativo, secondo la disciplina dell'art. 32; 
      c) erogazione  di  una  quota  aggiuntiva  di  retribuzione  di
risultato collegata a  obiettivi  di  potenziamento  dei  servizi  di
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.