Art. 59. Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada 1. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del decreto legislativo n. 285/1992, limitatamente alla parte destinata al personale indicato dalle predette norme e destinatario della presente sezione, sono utilizzati per le seguenti finalita': a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; e' fatta salva la volonta' del dirigente di conservare comunque l'adesione eventualmente gia' intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali; b) finalita' assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art. 32; c) erogazione di una quota aggiuntiva di retribuzione di risultato collegata a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.