Art. 59.
Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada
1. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
riscossi dagli enti, determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4
lett. c), e 5, del decreto legislativo n. 285/1992, limitatamente
alla parte destinata al personale indicato dalle predette norme e
destinatario della presente sezione, sono utilizzati per le seguenti
finalita':
a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare
Perseo-Sirio; e' fatta salva la volonta' del dirigente di conservare
comunque l'adesione eventualmente gia' intervenuta a diverse forme
pensionistiche individuali;
b) finalita' assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare
integrativo, secondo la disciplina dell'art. 32;
c) erogazione di una quota aggiuntiva di retribuzione di
risultato collegata a obiettivi di potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.