(Allegato-art. 60)
                              Art. 60. 
 
            Onnicomprensivita' del trattamento economico 
 
    1. Il trattamento economico dei dirigenti, ai sensi dell'art. 24,
comma 3, del decreto legislativo n. 165 del  2001,  ha  carattere  di
onnicomprensivita' in quanto  remunera  completamente  ogni  incarico
conferito  ai  medesimi  in  ragione  del  loro  ufficio  o  comunque
collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente. 
    2. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato,  ai
dirigenti  possono  essere  erogati   direttamente,   a   titolo   di
retribuzione di risultato, solo i  compensi  previsti  da  specifiche
disposizioni di legge,  come  espressamente  recepite  nelle  vigenti
disposizioni della contrattazione collettiva nazionale. 
    3.  Le   somme   risultanti   dall'applicazione   del   principio
dell'onnicomprensivita'  del  trattamento  economico  dei  dirigenti,
riferite anche ai compensi  per  incarichi  aggiuntivi  non  connessi
direttamente alla posizione  dirigenziale  attribuita,  integrano  le
risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione  e
di risultato, secondo la disciplina dell'art. 57, garantendo comunque
una quota a titolo di retribuzione di risultato al dirigente  che  ha
reso la prestazione.