Art. 60.
Onnicomprensivita' del trattamento economico
1. Il trattamento economico dei dirigenti, ai sensi dell'art. 24,
comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha carattere di
onnicomprensivita' in quanto remunera completamente ogni incarico
conferito ai medesimi in ragione del loro ufficio o comunque
collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente.
2. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai
dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di
retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche
disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti
disposizioni della contrattazione collettiva nazionale.
3. Le somme risultanti dall'applicazione del principio
dell'onnicomprensivita' del trattamento economico dei dirigenti,
riferite anche ai compensi per incarichi aggiuntivi non connessi
direttamente alla posizione dirigenziale attribuita, integrano le
risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e
di risultato, secondo la disciplina dell'art. 57, garantendo comunque
una quota a titolo di retribuzione di risultato al dirigente che ha
reso la prestazione.