Art. 61.
Trattamento economico del personale in distacco sindacale
1. Il trattamento economico del personale di cui alla presente
sezione in distacco sindacale si compone:
a) dello stipendio tabellare nonche' degli eventuali assegni ad
personam o RIA in godimento;
b) di un elemento di garanzia della retribuzione, in una
percentuale non inferiore al 60% e non superiore al 90% delle voci
retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di
servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico
del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui
all'art. 58, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad
interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.
2. La misura percentuale dell'elemento retributivo di cui al
comma 1, lett. b), e' definita in sede di contrattazione integrativa
ed il relativo onere e' posto a carico del Fondo per la retribuzione
di posizione e di risultato di cui all'art. 58.
3. In sede di contrattazione integrativa e' definita altresi' la
quota dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b) erogata
con carattere di fissita' e periodicita' mensile, entro il tetto dei
trattamenti in godimento erogati in precedenza all'interessato,
aventi le medesime caratteristiche.
4. Anche in conseguenza di quanto previsto al comma 3, la natura
delle diverse quote che compongono l'elemento di garanzia non subisce
modifiche, agli effetti pensionistici e dei trattamenti di fine
servizio e di fine rapporto, rispetto alle voci retributive
precedentemente attribuite all'interessato; pertanto, non si
determinano, in relazione a tali effetti, nuovi o maggiori oneri.
5. Per i distacchi in corso alla data di entrata in vigore del
presente CCNL, la cui attivazione sia avvenuta prima del 2016, la
percentuale di cui al comma 1, lett. b) e' applicata al valore medio
nell'anno 2015 delle voci retributive corrisposte a carico delle
risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di
cui all'art. 58, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi
ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di
legge.
6. In caso di distacco part-time o frazionato, l'elemento di
garanzia e' riproporzionato in base alla corrispondente percentuale
di distacco.
7. La disciplina di cui al presente articolo e' applicata, presso
le singole amministrazioni, dalla data di decorrenza della
contrattazione integrativa di cui ai commi 2 e 3, successiva a quella
di sottoscrizione del presente CCNL.