(Allegato-art. 54)
                              Art. 54. 
 
                     Unita' e centri di ricerca 
 
    1. L'attivita' di ricerca puo' articolarsi in unita' di  ricerca,
prive di rappresentanza esterna. 
    2. Le unita' di ricerca possono essere costituite per  coordinare
l'attivita' di ricerca relativa ad un solo  progetto  ovvero  a  piu'
progetti appartenenti ad un unico filone di ricerca. 
    3. Le unita' di ricerca possono essere anche organizzate  con  la
partecipazione di piu' dipartimenti, fermo restando che una tra  esse
debba assolvere la funzione di coordinamento. 
    4.  Tali  unita'  possono  altresi'  costituirsi   per   svolgere
l'attivita' di ricerca o consulenza per conto terzi. 
    5. Puo' essere costituito  un  collegio  dei  coordinatori  delle
diverse unita' di ricerca del dipartimento, presieduto dal direttore,
che: 
      a) coordina le attivita' di  ricerca  delle  unita'  afferenti,
proponendo al consiglio  di  dipartimento  i  provvedimenti  ritenuti
opportuni per la  razionalizzazione  della  ricerca  e  le  possibili
sinergie; 
      b) propone  al  consiglio  di  dipartimento  il  riparto  delle
risorse  per  la  ricerca,   tenendo   conto   anche   dell'eventuale
autofinanziamento della stessa e dei finanziamenti da parte di terzi,
e delle esigenze delle ricerche individuali; 
      c) propone al consiglio di dipartimento le modalita'  d'impiego
del personale tecnico-amministrativo e di biblioteca  necessario  per
la ricerca; 
      d)  predispone,  ove  necessario,  le  modalita'  d'uso   degli
strumenti di ricerca del dipartimento  che  siano  necessari  a  piu'
unita' per l'approvazione da parte del consiglio. 
    6.  I  dipartimenti  possono,   secondo   quanto   previsto   nel
regolamento  generale  d'ateneo,  partecipare  a  centri  di  ricerca
costituiti tra universita' e a centri di ricerca pubblici e privati.