Art. 54. Unita' e centri di ricerca 1. L'attivita' di ricerca puo' articolarsi in unita' di ricerca, prive di rappresentanza esterna. 2. Le unita' di ricerca possono essere costituite per coordinare l'attivita' di ricerca relativa ad un solo progetto ovvero a piu' progetti appartenenti ad un unico filone di ricerca. 3. Le unita' di ricerca possono essere anche organizzate con la partecipazione di piu' dipartimenti, fermo restando che una tra esse debba assolvere la funzione di coordinamento. 4. Tali unita' possono altresi' costituirsi per svolgere l'attivita' di ricerca o consulenza per conto terzi. 5. Puo' essere costituito un collegio dei coordinatori delle diverse unita' di ricerca del dipartimento, presieduto dal direttore, che: a) coordina le attivita' di ricerca delle unita' afferenti, proponendo al consiglio di dipartimento i provvedimenti ritenuti opportuni per la razionalizzazione della ricerca e le possibili sinergie; b) propone al consiglio di dipartimento il riparto delle risorse per la ricerca, tenendo conto anche dell'eventuale autofinanziamento della stessa e dei finanziamenti da parte di terzi, e delle esigenze delle ricerche individuali; c) propone al consiglio di dipartimento le modalita' d'impiego del personale tecnico-amministrativo e di biblioteca necessario per la ricerca; d) predispone, ove necessario, le modalita' d'uso degli strumenti di ricerca del dipartimento che siano necessari a piu' unita' per l'approvazione da parte del consiglio. 6. I dipartimenti possono, secondo quanto previsto nel regolamento generale d'ateneo, partecipare a centri di ricerca costituiti tra universita' e a centri di ricerca pubblici e privati.